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Concordato In Appello — Anno 2026

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595 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso per Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e l'applicazione della legge penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia preventiva a far valere in sede di legittimità qualsiasi vizio che non riguardi l'illegalità della pena concordata. Di conseguenza, l'imputato non può riproporre censure già rinunciate o richiedere una diversa valutazione del fatto, dovendo anche pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi vizio in sede di legittimità, ad eccezione dell'illegalità della pena stessa. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna dei ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per detenzione di eroina a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione sulla pena. Tuttavia, la condanna era avvenuta tramite concordato in appello, uno strumento con cui accusa e difesa si accordano sulla sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sui motivi di appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi altra contestazione, salvo il caso di applicazione di una pena illegale. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e preclude successive contestazioni generiche sulla misura della pena. L'Imputato è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, condannato per traffico di stupefacenti, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della pena dopo aver stipulato un concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità la qualificazione giuridica del fatto o il calcolo della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per furto, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una carenza di motivazione sulla misura della pena applicata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione, determinando il passaggio in giudicato dei punti accordati. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena concordata, poiché l'accordo limita la cognizione del giudice e preclude successive contestazioni. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi più ricorrere
Un uomo, condannato per furto, ricettazione e possesso di grimaldelli, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare aspetti estranei al patto stesso, a meno che la sanzione finale non sia palesemente illegale. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Il caso riguarda un imputato condannato per truffa aggravata. In secondo grado, la Corte d'Appello ha rideterminato la pena applicando il concordato in appello concordato tra le parti. La difesa ha successivamente proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la riduzione della pena per le attenuanti generiche non fosse stata applicata nella misura massima consentita, nonostante il comportamento positivo dell'imputato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena concordata, a meno che questa non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'accordo originario sulla pena rimane valido e l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la mancanza di motivazione sulla sua colpevolezza dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite il patteggiamento in appello (concordato ex art. 599-bis c.p.p.). I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando si stipula questo accordo, l'imputato rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare l'assenza di cause di proscioglimento immediato o di nullità processuali. L'accordo limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, rendendo nullo ogni successivo tentativo di contestare il merito della decisione. L'imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la carenza di motivazione di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, i motivi di ricorso sono strettamente limitati dalla legge. È possibile contestare solo la formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore Generale o la difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece riproporre i motivi di merito a cui si era rinunciato. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta i ricorsi successivi
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva recepito un concordato in appello. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sulla sua non punibilità e sulla mancata sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, i motivi di impugnazione sono strettamente limitati alla regolarità dell'accordo stesso e al consenso delle parti. Non si possono sollevare questioni di merito o relative a punti già rinunciati con l'accordo. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo non si rinnega in Cassazione
L'Imputato aveva concordato in appello una pena per corruzione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a contestare la qualificazione giuridica del reato. Inoltre, la pena non può definirsi illegale solo perché deriva da un'asserita errata qualificazione dei fatti, se rientra nei limiti edittali del reato concordato. Di conseguenza, l'accordo resta valido e l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude nuovi sconti
L'Imputato, condannato per tentata rapina, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e di un'ulteriore attenuante per danno di speciale tenuità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, l'imputato rinuncia implicitamente a far valere qualsiasi circostanza attenuante che non sia stata espressamente indicata nell'accordo e che non abbia inciso sul calcolo della pena concordata tra le parti. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Traffico di sostanze stupefacenti: condannato anche il tassista
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi imputati condannati per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra le questioni trattate, spicca il ricorso di un imputato che lamentava la violazione del principio del divieto di doppio giudizio, sostenendo di essere già stato giudicato per gli stessi fatti. La Corte ha chiarito che la partecipazione a due diverse associazioni criminali, sebbene in tempi vicini, costituisce reati distinti. Inoltre, i giudici hanno confermato la responsabilità di un tassista che trasportava un corriere della droga, ritenendolo consapevole del trasporto illecito grazie a messaggi in codice e incontri riservati. Tutti i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese.
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Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso vietato
L'Imputata ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, dopo aver definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accesso a questo rito speciale comporta la rinuncia a contestare la responsabilità penale. Tale rinuncia ha un effetto preclusivo che impedisce di sollevare successivamente, in sede di legittimità, vizi di motivazione o questioni di merito precedentemente rinunciate per raggiungere l'accordo sulla pena. Di conseguenza, l'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che ha applicato la pena concordata. Lamenta che i giudici non lo abbiano informato della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nel concordato in appello, infatti, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. La richiesta di conversione in pena sostitutiva deve far parte dell'accordo stesso tra le parti e non può essere lamentata successivamente come vizio di omessa informazione da parte del giudice. L'Imputato viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per reati in materia di stupefacenti. I soggetti avevano precedentemente definito la pena in secondo grado tramite concordato in appello. Successivamente, hanno proposto ricorso contestando l'applicazione della recidiva e di una circostanza aggravante. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione sul trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no ai ripensamenti dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per detenzione illecita di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorrente lamentava la mancata motivazione sul proscioglimento d'ufficio e sull'omessa valutazione dei motivi di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di Concordato in appello, l'accordo comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la sua cognizione è limitata esclusivamente ai punti non rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso sulle attenuanti
L'Imputato ha concordato in appello una pena di otto mesi di reclusione senza richiedere le attenuanti generiche. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando proprio il mancato riconoscimento di tali attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che con il concordato in appello l'imputato rinuncia implicitamente alle attenuanti non menzionate nell'accordo. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato in appello una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato non può contestare la mancata valutazione del proscioglimento o i motivi a cui ha rinunciato con l'accordo. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: vietato contestare la pena concordata
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per cassazione contestando la congruità della pena concordata e lamentando un vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena se questa è stata frutto di un accordo tra le parti, salvo il caso di pena illegale. La natura consensuale dell'accordo preclude successive contestazioni sulla sanzione pattuita. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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