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Concordato In Appello — Anno 2026

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595 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: inutile il ricorso dopo l’accordo
Il Ricorrente, condannato per porto d'armi e minaccia aggravata, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di non punibilità, sostenendo che le sue minacce fossero solo spacconeria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del Pubblico Ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Di conseguenza, il Ricorrente perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo vantaggioso ma ricorsi bloccati
Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado. Successivamente, hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione d'ufficio delle pene sostitutive e contestando il calcolo della continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso successivi. In particolare, la conversione della pena detentiva in pena sostitutiva deve far parte dell'accordo originario tra le parti e non può essere disposta d'ufficio dal giudice se non concordata. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e dovranno pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Cessione di sostanze stupefacenti: reato anche senza consegna
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi soggetti condannati per traffico di droga. Il caso principale riguarda Il Primo Spacciatore, che contestava la condanna per una compravendita di droga non andata a buon fine per scarsa qualità della merce. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma con il semplice accordo tra le parti, senza che sia necessaria la consegna materiale della sostanza. La Corte ha invece accolto parzialmente il ricorso del Fornitore Calabrese solo sulla recidiva, poiché erano decorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
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Sospensione condizionale della pena: rinvio se il giudice tace
Tre imputati ricorrono in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello emessa in sede di rinvio. Il Primo Imputato, condannato a due anni di reclusione per reati di droga, lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, formalmente richiesta dalla difesa. La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso del Primo Imputato, annullando la sentenza con rinvio limitatamente a questo punto, poiché i giudici di merito hanno omesso di motivare il diniego del beneficio, nonostante la pena rientrasse nei limiti di legge. Al contrario, i ricorsi del Secondo Imputato (che aveva concordato la pena in appello) e del Terzo Imputato (le cui censure erano già state superate o precluse) vengono dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Sostituzione della pena detentiva: negata se chiesta in udienza
L'Imputato, condannato per il reato di evasione, ha concordato la pena in appello. Successivamente, ha richiesto la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare direttamente in udienza. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando anche la scadenza dei termini di improcedibilità del processo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il termine di improcedibilità decorre sempre dopo novanta giorni dal deposito, anche con motivazione contestuale. Inoltre, ha stabilito che la sostituzione della pena detentiva non può essere disposta d'ufficio o richiesta tardivamente in udienza se non è stata espressamente inserita nei motivi di appello o nell'accordo di concordato.
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Concordato in appello: l’accordo impedisce il ricorso
Gli Imputati, condannati in primo grado per rapina e tentata estorsione, ottenevano in appello una riduzione della pena tramite un concordato in appello. Successivamente, proponevano ricorso per cassazione lamentando difetti di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla mancata applicazione delle cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo del concordato in appello preclude la possibilità di contestare in cassazione i motivi di merito rinunciati o la mancata pronuncia di proscioglimento, salvo vizi sulla formazione della volontà o illegalità della pena. Di conseguenza, gli Imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la riduzione di pena blocca il ricorso
Due soggetti, condannati in primo grado per estorsione, ottengono in appello una riduzione della pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la mancata assoluzione. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulle pene preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità la qualificazione del reato o altri motivi rinunciati, salvo il caso di pena illegale o vizi nella formazione della volontà. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: la recidiva resta valida
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto concordato in appello formulando la rinuncia ai motivi di appello di merito, con l'eccezione di quelli relativi alla pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva e la conseguente prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia ai motivi di appello, eccetto quelli sulla pena, preclude qualsiasi contestazione sulla recidiva, in quanto quest'ultima costituisce un capo autonomo della decisione. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di motivazione sul punto, né è possibile invocare la prescrizione basata sull'esclusione della recidiva stessa. L'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena pattuita non può essere contestata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per estorsione aggravata. La difesa contestava la legalità della pena di quattro anni di reclusione e 800 euro di multa, concordata in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Secondo il ricorrente, il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti avrebbe dovuto comportare una riduzione maggiore. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che il calcolo della sanzione ha rispettato perfettamente i limiti edittali e i criteri di bilanciamento delle circostanze, poiché la riduzione applicata non ha superato il limite massimo di un terzo previsto dalla legge. Di conseguenza, l'accordo sulla pena è stato ritenuto pienamente valido e legittimo, con la condanna dell'imputato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Estorsione cavallo di ritorno: riscatto o valore del bene?
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi soggetti condannati per associazione mafiosa ed estorsione. Tra questi, Il Ricorrente era accusato di estorsione cavallo di ritorno per aver chiesto trecento euro per restituire un ciclomotore rubato. La difesa chiedeva l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Cassazione ha stabilito che, nel reato di estorsione cavallo di ritorno, il danno deve essere valutato in base alla somma estorta e non al valore del bene rubato. Per questo motivo, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione di questa attenuante, rinviando il caso alla Corte d'Appello. Gli altri ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso sulla pena
L'Imputato ha concordato in secondo grado una pena di un anno di reclusione e seicento euro di multa. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione contestando i criteri di determinazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è ammessa solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, le contestazioni sul calcolo della pena sono precluse, salvo il caso di sanzione illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca i ricorsi
Un uomo, condannato per vari reati tra cui tentata estorsione e rapina, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare la qualificazione giuridica del reato decisa in primo grado. Questo elemento viene infatti accettato implicitamente dalle parti al momento dell'accordo sulla pena. Il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà o difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, la condanna concordata resta definitiva e il ricorrente deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e blocca i ricorsi
L'Imputato, condannato per furto in abitazione, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare la misura della pena se questa rispetta l'accordo tra le parti e i limiti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca la Cassazione
L'Imputato, condannato per ricettazione e detenzione di arma clandestina con munizioni, ha concordato una riduzione della pena in appello rinunciando ai motivi sulla responsabilità. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della giustizia riparativa e l'assorbimento dei reati. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, precludendo contestazioni successive sulla colpevolezza o su questioni non sollevate in precedenza. L'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso se si rinuncia ai motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per tentato omicidio e reati in materia di armi. L'imputato aveva concordato la pena in appello tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità. Successivamente, ha impugnato la decisione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena esclude l'obbligo per il giudice di motivare sull'assenza di cause di non punibilità, poiché la rinuncia ai motivi d'appello implica l'accettazione della colpevolezza. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta i ricorsi tardivi
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno presentato ricorso in Cassazione contestando elementi già rinunciati o relativi alla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno ribadito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è possibile solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o se la sentenza non rispetta l'accordo. Non si possono invece contestare i motivi rinunciati o la misura della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: errore del giudice e spese azzerate
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, stabilendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Tuttavia, la Corte d'appello ha erroneamente scritto nel dispositivo che le attenuanti erano "equivalenti", pur applicando la pena corretta. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare tale statuizione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le questioni rinunciate con il concordato in appello non sono più impugnabili. Tuttavia, rilevando un mero errore materiale nel testo della sentenza, la Cassazione ha rettificato il dispositivo sostituendo "equivalenti" con "prevalenti". Di conseguenza, ha escluso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese a favore della parte civile, la quale non ha titolo per intervenire su questioni relative alla sola misura della pena.
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Reato di calunnia: quando la falsa accusa ripetuta aumenta la pena
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di calunnia a carico di una donna che aveva presentato più denunce false arricchite da nuovi dettagli contro la stessa persona. I giudici hanno chiarito che la reiterazione di false accuse con nuovi elementi non costituisce un comportamento non punibile, ma integra più reati. È stata inoltre dichiarata la legittimità costituzionale dell'aggravante per l'avvenuta condanna del calunniato. Infine, il ricorso del coimputato è stato dichiarato inammissibile poiché l'accordo sulla pena in appello (concordato) preclude la possibilità di contestare in Cassazione i motivi precedentemente rinunciati. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Concordato in appello: l’accordo vincola anche la difesa
Due imputati, condannati per furto e utilizzo indebito di carte di pagamento, propongono ricorso per cassazione. La difesa contesta che la Corte d'appello abbia applicato le circostanze attenuanti in regime di equivalenza anziché di prevalenza rispetto alle aggravanti. La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici rilevano che la difesa stessa aveva proposto e sottoscritto un concordato in appello concordando una pena finale calcolata proprio sul giudizio di equivalenza. Non vi è quindi alcuna difformità tra l'accordo delle parti e la decisione del giudice. Inoltre, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non comporta il rinvio nel rito camerale non partecipato senza richiesta di discussione orale.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso successivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore de Il Condannato contro la sentenza d'appello. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena a seguito di un accordo tra le parti tramite l'istituto del concordato in appello. La difesa lamentava la mancata concessione di una circostanza attenuante e il difetto di motivazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta raggiunto il concordato in appello, il controllo del giudice si limita esclusivamente alla legalità della pena concordata, senza possibilità di modificare l'accordo o di sindacare la mancata concessione di attenuanti precedentemente rinunciate. Di conseguenza, Il Condannato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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