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Concordato In Appello — Anno 2026

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595 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: no ai ricorsi dopo l’accordo sulla pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza d'appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato in appello. L'uomo lamentava la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento, un motivo a cui aveva però espressamente rinunciato per iscritto al momento dell'accordo sulla pena. Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto il ricorso del tutto generico e infondato. Oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver presentato un ricorso palesemente inammissibile per propria colpa.
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Concordato in appello: ricorso inammissibile e multa salata
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato in appello. Nel ricorso, l'uomo lamentava in modo del tutto generico la mancanza di motivazione riguardo al suo mancato proscioglimento, un motivo al quale aveva tuttavia espressamente rinunciato durante il giudizio di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, avendo egli causato l'inammissibilità per colpa grave.
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Concordato in appello: ricorso inutile costa 3000 euro
L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato in appello. Nel ricorso, l'uomo lamentava in modo generico la mancanza di motivazione sul suo mancato proscioglimento, un motivo a cui aveva però espressamente rinunciato in secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua totale genericità. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende per aver agito con colpa evidente.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, accusato di ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado con la formula del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo si trattasse di incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a contestare la qualificazione del reato in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato sulla pena in appello: vietato contestare il patto
L'Imputato, condannato in secondo grado per rapina, lesioni e porto di armi improprie, aveva concordato la pena di quattro anni di reclusione con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato sulla pena in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti. Di conseguenza, non è possibile contestare in sede di legittimità il merito della responsabilità penale o la qualificazione del reato, a meno che non si riscontrino vizi nella formazione dell'accordo o l'illegalità della pena stessa. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta i ripensamenti
L'Imputato, condannato in secondo grado per ricettazione a seguito di concordato in appello, propone ricorso per cassazione contestando la mancata verifica autonoma del giudice sulla congruità della pena e l'applicazione di un'aggravante. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti. Di conseguenza, la sentenza che lo recepisce può essere impugnata solo per vizi specifici, come la violazione della volontà delle parti, la mancanza di consenso del pubblico ministero, la difformità tra l'accordo e la decisione, o l'illegalità della pena. Poiché il ricorrente ha sollevato censure di merito estranee a questi casi tassativi, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
Due imputati, dopo aver stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena e rinunciare ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, hanno proposto ricorso in Cassazione. I ricorrenti lamentavano l'ingiustizia della condanna e la quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità i punti della sentenza coperti dalla rinuncia concordata, compresa la misura della pena concordata tra le parti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
Tre imputati, condannati in secondo grado per furto pluriaggravato a seguito di un concordato in appello (accordo sulla pena con rinuncia ai motivi di impugnazione), hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e di calcolo della pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena limita i poteri del giudice d'appello e preclude la possibilità di contestare successivamente in Cassazione la motivazione della sentenza o i motivi a cui si era rinunciato. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Nullità dell’avviso di conclusione indagini: quando si sana?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati in appello. Il Primo Ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con motivi del tutto generici. Il Secondo Ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di conclusione indagini per violazione del termine a difesa prima dell'interrogatorio, oltre al mancato riconoscimento di pene sostitutive. La Suprema Corte ha stabilito che la nullità dell'avviso di conclusione indagini per tardività dell'invito a rendere interrogatorio deve essere eccepita immediatamente durante l'interrogatorio stesso, qualora l'indagato si presenti con il difensore. La mancata eccezione in quella sede sana il vizio procedurale. Inoltre, l'accordo sulla pena in appello preclude la successiva richiesta di pene sostitutive. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, condannato per furto in abitazione, propone ricorso in Cassazione contestando la propria responsabilità penale. Tuttavia, nel precedente grado di giudizio, la difesa aveva concordato la pena con il Procuratore generale ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, rinunciando ai motivi di appello sulla colpevolezza. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti non oggetto di rinuncia. Di conseguenza, l'imputato perde il diritto di contestare la propria responsabilità in sede di legittimità ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Il Condannato, accusato di detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, ha richiesto e ottenuto in secondo grado l'applicazione di una pena concordata tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice di secondo grado non avesse valutato la sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sul merito del reato o sulla mancata pronuncia di assoluzione immediata. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza d'appello che aveva rideterminato la sua pena. La decisione d'appello era frutto di un concordato in appello, ossia un accordo sulla pena tra accusa e difesa. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso contro questo tipo di sentenze è limitato a vizi specifici della volontà o all'illegalità della pena. Non è possibile contestare aspetti di merito o motivi a cui si è rinunciato con l'accordo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso bloccato
Il difensore del Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena a seguito di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le contestazioni sui motivi rinunciati, sulla mancata assoluzione d'ufficio o sulla misura della pena, salvo che quest'ultima sia illegale. Il Ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado ottenendo una riduzione a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, i motivi di impugnazione sono strettamente limitati dalla legge. Non è possibile contestare la motivazione della sentenza o chiedere una rivalutazione del merito, ma si possono sollevare solo questioni legate alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La ricorrente aveva infatti stipulato un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, rinunciando a tutti i motivi di impugnazione. Nonostante l'accordo, la difesa ha tentato di contestare la colpevolezza e la misura della pena davanti alla Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno ribadito che la rinuncia ai motivi di appello preclude la possibilità di sollevare successivamente questioni sulla responsabilità penale o sull'entità della sanzione, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso sulla misura della pena
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena stabilita a seguito di un concordato in appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo sulla pena limita fortemente le possibilità di impugnazione. In particolare, le contestazioni sul calcolo concreto della sanzione non sono ammissibili, a meno che non si tratti di una pena illegale, ossia del tutto estranea ai limiti previsti dalla legge. Di conseguenza, l'accordo raggiunto in secondo grado rimane pienamente valido ed efficace.
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Concordato in appello: no al ricorso se si cambia idea
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite il concordato in appello. La difesa lamentava la mancata motivazione del giudice di secondo grado circa l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è ammesso il ricorso basato sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o sull'illegalità della pena. L'Imputato perde la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Disastro ambientale: la pesca di datteri distrugge il mare
Tre pescatori sono stati condannati per il reato di disastro ambientale a causa della sistematica distruzione delle scogliere frangiflutti di Taranto per estrarre e vendere datteri di mare. Due di essi hanno concordato la pena in appello, rendendo così inammissibile il successivo ricorso in Cassazione. Il terzo pescatore ha contestato la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando che la valutazione delle intercettazioni spetta esclusivamente ai giudici di merito e che la distruzione delle scogliere ha provocato un danno grave e irreversibile all'ecosistema marino. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per furto in abitazione. La Corte d'appello aveva precedentemente accolto la richiesta di concordato in appello, fissando la pena a quattro anni di reclusione. Nonostante l'accordo, la difesa ha impugnato la decisione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi non concordati. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti, a meno che la pena applicata non sia del tutto illegale. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la firma che cancella i ricorsi futuri
L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta, ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Questa rinuncia preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni rinunciate, comprese quelle rilevabili d'ufficio. Di conseguenza, l'accordo sulla pena preclude un successivo sindacato di legittimità su tali profili. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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