Un imputato, condannato per ricettazione, ricorre in Cassazione lamentando la violazione delle norme sul concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). Sosteneva che la Corte d'Appello, dopo aver respinto l'accordo sulla pena, avrebbe dovuto consentire una nuova discussione anziché decidere subito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che non sussiste alcuna nullità se, dopo il rigetto del concordato, le parti hanno comunque avuto modo di concludere nel merito prima della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata.
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