La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato avverso una sentenza basata su un concordato in appello. L'imputato lamentava la mancata esclusione esplicita di alcune aggravanti, ma la Corte ha stabilito che l'esclusione della norma di legge che le contiene (art. 628, co. 3, n. 1 c.p.) è sufficiente, rendendo la decisione del giudice conforme all'accordo e il ricorso, basato su una mera richiesta di maggiore dettaglio, non ammissibile.
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