Una società di scommesse estera riceve un avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. La società contesta la richiesta, negando di essere il soggetto tenuto al pagamento. La Corte di Cassazione, richiamando una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale, chiarisce la questione della soggettività passiva del bookmaker. La Corte stabilisce che sia il bookmaker, che organizza il gioco, sia la ricevitoria locale, che raccoglie le giocate, sono entrambi responsabili del pagamento dell'imposta. Per le annualità precedenti al 2011, tuttavia, la responsabilità ricade principalmente sul bookmaker. Di conseguenza, la Corte dà ragione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando che la società estera deve pagare il tributo.
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