Imposta Unica sulle Scommesse: Regole Diverse tra Operatori Regolari e Non
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse. La decisione distingue nettamente il regime fiscale applicabile agli operatori regolarmente collegati al totalizzatore nazionale da quello previsto per i soggetti che operano al di fuori di tale sistema. La vicenda offre spunti importanti per comprendere gli obblighi fiscali nel settore del gioco e le conseguenze della mancata regolarizzazione.
I Fatti del Caso
La questione nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’atto era indirizzato a un bookmaker con sede a Malta e al suo Centro Trasmissione Dati (CTD) operante in Italia. L’Agenzia contestava il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2016. Il punto cruciale era che sia il bookmaker sia il CTD operavano senza essere collegati al totalizzatore nazionale e non avevano aderito ad alcuna procedura di regolarizzazione. Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria aveva calcolato l’imposta utilizzando un metodo presuntivo, basato sul triplo della media delle scommesse raccolte nella provincia di riferimento.
La Difesa del Bookmaker e del CTD
I due soggetti hanno impugnato l’atto fiscale sostenendo una tesi precisa. A partire dal 1° gennaio 2016, una nuova legge aveva introdotto un metodo di calcolo dell’imposta più favorevole. Questo nuovo sistema calcolava il tributo sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate, ovvero sul margine effettivo dell’operatore. Secondo i ricorrenti, questa nuova regola doveva applicarsi a tutti, inclusi loro. Applicare il vecchio metodo forfettario, a loro dire, creava una discriminazione ingiustificata e violava i principi del diritto dell’Unione Europea sulla libera prestazione dei servizi. Sostenevano, inoltre, di non poter essere considerati responsabili in solido per il pagamento del tributo.
Il Principio dell’Imposta Unica sulle Scommesse per i Non Regolarizzati
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni dei ricorrenti. I giudici hanno spiegato che il legislatore ha creato due binari paralleli e distinti. Il nuovo metodo di calcolo, più vantaggioso, è un beneficio riservato esclusivamente agli operatori che scelgono di agire nella legalità. Questo significa essere in possesso di una concessione statale ed essere collegati al totalizzatore nazionale. Tale collegamento permette all’amministrazione finanziaria di verificare in modo analitico e trasparente il volume di gioco e i ricavi. Per chi, invece, si sottrae a questo sistema di controllo, lo Stato non ha gli strumenti per una verifica puntuale. Per questa ragione, per loro continua a valere il metodo di calcolo forfettario. Questo sistema presuntivo serve a recuperare un’imposta da soggetti che altrimenti evaderebbero completamente il fisco.
Le Motivazioni della Cassazione: Nessuna Discriminazione
La Corte ha ribadito un principio già affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte Costituzionale. La differenza di trattamento fiscale non è discriminatoria. Al contrario, è giustificata dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico, proteggere i consumatori e combattere l’evasione fiscale. Un operatore che non si collega al sistema nazionale si pone volontariamente in una situazione di opacità. Il calcolo forfettario è la logica conseguenza di questa scelta. Inoltre, la Corte ha confermato che il bookmaker estero e il CTD italiano sono coobbligati in solido. Entrambi partecipano alla raccolta delle scommesse e quindi sono responsabili per il pagamento dell’imposta.
Le Conclusioni: Chi Vince e le Conseguenze
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli vince la causa. Il ricorso del bookmaker e del CTD è stato rigettato. Di conseguenza, essi sono tenuti a pagare l’imposta unica sulle scommesse calcolata con il metodo presuntivo, oltre a sanzioni e interessi. La sentenza conferma che chi opera nel mercato italiano delle scommesse senza adeguarsi alle regole nazionali non può pretendere di accedere ai regimi fiscali di favore. La scelta di operare al di fuori del sistema concessorio comporta l’applicazione di un regime fiscale specifico, pensato per contrastare l’irregolarità.
Chi deve pagare l’imposta sulle scommesse raccolte da un centro per un bookmaker estero?
Sono responsabili entrambi, sia il bookmaker estero che il centro di trasmissione dati italiano. Lo Stato può richiedere il pagamento dell’intera somma a uno dei due indifferentemente.
Un operatore di scommesse non autorizzato può pagare le tasse sul guadagno effettivo?
No. Il metodo di calcolo basato sulla differenza tra giocate e vincite è riservato solo agli operatori regolari e collegati al sistema di controllo dello Stato. Gli altri sono soggetti a un calcolo forfettario.
Applicare un calcolo fiscale diverso agli operatori non regolari è discriminatorio?
No. Secondo la Corte di Cassazione e le corti europee, questa differenza di trattamento è legittima perché serve a contrastare l’evasione fiscale e a controllare un settore sensibile come quello del gioco.