L'Agenzia delle Dogane ha richiesto a un bookmaker estero il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. Il bookmaker operava in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati, ovvero una ricevitoria fisica. La società estera ha impugnato l'atto sostenendo che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, l'esenzione dei ricevitori per gli anni precedenti al 2011 dovesse estendersi anche al bookmaker. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'incostituzionalità riguardava solo le ricevitorie, impossibilitate a trasferire l'onere fiscale prima del 2011. L'obbligo del bookmaker estero resta invece pienamente valido e autonomo, in quanto reale organizzatore del servizio di gioco sul territorio italiano.
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