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Bookmaker

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183 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Imposta unica sulle scommesse: sanzionato il bookmaker estero
Un operatore di scommesse austriaco ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011, sostenendo di non dover pagare il tributo poiché privo di concessione statale e operante dall'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'imposta si applica a chiunque gestisca il servizio di gioco sul territorio italiano, anche a distanza o senza concessione. La Corte Costituzionale ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per gli anni precedenti al 2011, ma ha mantenuto ferma la responsabilità tributaria diretta del bookmaker estero, che resta l'organizzatore principale del servizio e il vero soggetto passivo d'imposta.
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Imposta unica sulle scommesse: il bookmaker estero deve pagare
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha contestato a un bookmaker estero, operante senza concessione statale, il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla società estera, interpretando erroneamente una sentenza della Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia. I giudici hanno chiarito che, sebbene la Corte Costituzionale abbia escluso la responsabilità delle ricevitorie fisiche per gli anni precedenti al 2011, la responsabilità del bookmaker estero rimane piena e valida. Pertanto, chi organizza le scommesse, anche senza concessione e prima del 2011, è obbligato a pagare il tributo allo Stato italiano.
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Regolarizzazione fiscale scommesse: bookmaker estero condannato
L'Agenzia delle Dogane ha contestato a un Bookmaker estero il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2013, ritenendolo responsabile insieme a una ricevitoria locale (CTD). Il Bookmaker ha fatto ricorso sostenendo di aver sanato la propria posizione tramite la procedura di regolarizzazione fiscale scommesse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la sanatoria non si perfeziona automaticamente con la sola domanda del bookmaker. È necessario che il singolo centro di trasmissione dati fosse attivo alla data stabilita dalla legge, che la domanda lo includesse espressamente e che venissero rispettati tutti gli adempimenti, tra cui il pagamento delle somme, la richiesta della licenza di pubblica sicurezza e il collegamento al totalizzatore nazionale. Di conseguenza, il Bookmaker perde la causa e deve pagare l'imposta dovuta.
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Regolarizzazione fiscale scommesse: paga il bookmaker senza CTD
Un operatore estero di scommesse ha impugnato un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica, contestato in solido con una ricevitoria locale operante come centro trasmissione dati. L'operatore sosteneva che la propria adesione alla procedura di regolarizzazione fiscale scommesse avesse sanato la posizione, escludendo la responsabilità solidale, nonostante la mancata adesione della ricevitoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la regolarizzazione non si perfeziona se il singolo centro di raccolta non aderisce alla sanatoria e non adempie agli obblighi di legge, come la richiesta della licenza di pubblica sicurezza e il collegamento al totalizzatore nazionale. Di conseguenza, l'accertamento fiscale originario rimane pienamente valido ed efficace nei confronti del bookmaker.
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Regolarizzazione fiscale scommesse: no alla sanatoria se il CTD è chiuso
L'Agenzia delle Dogane ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse nei confronti di un bookmaker estero e del titolare di un'agenzia di scommesse (CTD) ad esso collegata. Il bookmaker ha aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale scommesse, ma il CTD aveva cessato l'attività prima del 30 ottobre 2014. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del bookmaker, stabilendo che la regolarizzazione fiscale scommesse non è un semplice condono del passato, ma mira a far emergere attività attive per il futuro. Di conseguenza, se il punto vendita locale ha cessato l'attività prima della data di riferimento stabilita dalla legge, la sanatoria non si perfeziona e il bookmaker rimane pienamente responsabile per le imposte non pagate.
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Imposta unica sulle scommesse: bookmaker estero deve pagare
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione che esentava un bookmaker estero, privo di concessione statale, dal pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco. I giudici hanno chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 esclude la responsabilità delle sole ricevitorie per i periodi anteriori al 2011, ma non cancella l'obbligo tributario del bookmaker estero. Quest'ultimo, infatti, esercita l'attività di organizzazione del gioco sul territorio italiano e rimane il soggetto passivo principale del tributo. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello favorevole alla società maltese, riaffermando che l'imposta unica sulle scommesse è pienamente dovuta dal bookmaker straniero anche per le annualità precedenti al 2011.
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Imposta unica sulle scommesse: bookmaker estero condannato
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato a un bookmaker estero un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011. L'attività veniva svolta in Italia tramite un centro trasmissione dati locale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società estera, confermando che il tributo è dovuto anche dagli operatori stranieri privi di concessione statale che raccolgono scommesse sul territorio italiano. La Corte ha chiarito che l'imposta colpisce la prestazione del servizio di gioco in Italia e che, a partire dal 2011, sussiste la responsabilità solidale tra il bookmaker e l'intermediario locale. Non trova applicazione l'esimente dell'incertezza normativa, poiché la legge interpretativa del 2010 ha chiarito l'obbligo fiscale.
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Imposta unica sulle scommesse: ko il bookmaker estero
Un operatore di scommesse con sede all'estero ha contestato un avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. La società sosteneva di non dover pagare l'imposta poiché operava al di fuori del sistema delle concessioni statali e perché una sentenza della Corte Costituzionale aveva escluso la responsabilità delle ricevitorie fisiche per gli anni precedenti al 2011. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dai bookmaker esteri privi di concessione. La decisione della Corte Costituzionale ha infatti annullato solo la responsabilità solidale delle ricevitorie per il passato, lasciando intatta quella principale del bookmaker estero, il quale organizza e gestisce il servizio di gioco sul territorio italiano.
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Imposta unica sulle scommesse: il bookmaker estero deve pagare
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro un bookmaker estero privo di concessione statale per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendo non dovuto il tributo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno chiarito che l'imposta unica sulle scommesse si applica a chiunque gestisca scommesse sul territorio italiano, anche a distanza e senza concessione dello Stato. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata e la causa è stata rinviata per un nuovo giudizio, confermando che l'operatore estero deve pagare le tasse in Italia.
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Imposta unica sulle scommesse: il bookmaker estero deve pagare
Un bookmaker estero privo di concessione statale ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2010. Il ricorrente sosteneva che il tributo violasse il diritto dell'Unione Europea e che la sua applicazione retroattiva fosse illegittima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'imposta unica sulle scommesse si applica legittimamente anche ai bookmaker esteri privi di concessione operanti in Italia tramite ricevitorie fisiche. La Corte ha chiarito che l'esclusione della responsabilità delle ricevitorie per gli anni precedenti al 2011, sancita dalla Corte Costituzionale, non cancella l'obbligo fiscale principale in capo al bookmaker estero, il quale resta l'organizzatore effettivo del servizio di gioco.
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Obiettiva incertezza: bookmaker paga la tassa ma non le sanzioni
Una società di scommesse estera ha ricevuto un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. L'Agenzia Fiscale la riteneva responsabile in solido con il suo intermediario locale. La Corte di Cassazione ha confermato che l'imposta era dovuta, poiché l'attività si svolgeva in Italia. Tuttavia, ha annullato completamente le sanzioni applicate. La decisione si basa sul principio di obiettiva incertezza normativa: prima di una legge chiarificatrice di fine 2010, non era chiaro chi dovesse versare il tributo. Questa confusione legislativa ha giustificato l'esclusione delle sanzioni per il contribuente, che però ha dovuto pagare l'imposta originaria.
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Bookmaker Estero vs Fisco: l’Imposta Unica Scommesse è dovuta
Un bookmaker con sede a Malta ha contestato un avviso di accertamento relativo all'Imposta Unica sulle scommesse raccolte in Italia tramite i suoi centri affiliati. La società sosteneva che la tassa fosse discriminatoria e contraria al diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo la piena legittimità dell'imposizione. Il principio chiave è che l'Imposta unica scommesse bookmaker estero è dovuta da chiunque raccolga gioco sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede legale o dalla mancanza di una concessione statale. La Corte, richiamando precedenti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE, ha escluso qualsiasi discriminazione, confermando la responsabilità solidale tra il bookmaker estero e il centro di trasmissione dati italiano.
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Imposta Unica Scommesse Bookmaker Estero: Pagamento Obbligatorio
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche da un bookmaker estero privo di concessione italiana, se raccoglie gioco sul territorio nazionale tramite un centro di trasmissione dati (CTD). La sentenza chiarisce che il presupposto per il pagamento della tassa è l'effettiva raccolta di scommesse in Italia, indipendentemente dal possesso di una licenza. Viene inoltre confermata la responsabilità solidale tra il gestore del CTD italiano e il bookmaker estero. La Corte ha respinto la tesi dell'incertezza normativa per l'anno d'imposta 2015, confermando l'obbligo di versamento dell'imposta unica scommesse bookmaker estero e condannando i ricorrenti al pagamento.
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Bookmaker estero senza licenza: l’imposta unica è dovuta
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta unica scommesse senza concessione è dovuta da chiunque raccolga gioco in Italia, anche se privo di autorizzazione. Un bookmaker estero e il suo centro di trasmissione dati locale avevano ricevuto un avviso di accertamento, contestando la tassazione come discriminatoria e illegittima. La Corte ha respinto il ricorso, confermando che l'imposta si applica a prescindere dalla licenza e che il bookmaker e il gestore locale sono responsabili in solido. È stato inoltre ritenuto legittimo il calcolo presuntivo dell'imposta (basato sul triplo della media provinciale) per gli operatori non collegati al sistema di controllo nazionale, proprio perché operano al di fuori del sistema concessorio.
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Imposta unica scommesse: CTD paga anche per il bookmaker estero
La titolare di un centro trasmissione dati (CTD) che operava per un bookmaker estero senza concessione ha ricevuto un avviso di accertamento per l'Imposta unica scommesse. La contribuente sosteneva che solo il bookmaker estero fosse il soggetto obbligato al pagamento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: anche il CTD è soggetto passivo d'imposta. La legge considera il centro dati non un mero intermediario, ma un gestore che partecipa attivamente alla raccolta del gioco. Pertanto, il CTD è responsabile in solido con il bookmaker per il versamento dell'imposta per le attività svolte in Italia.
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Bookmaker Estero Senza Licenza: Tassa Sulle Scommesse Dovuta
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta unica sulle scommesse si applica anche a un bookmaker estero privo di concessione italiana. La sentenza chiarisce che il presupposto per la tassazione è la raccolta di scommesse sul territorio italiano. Pertanto, sia il titolare della ricevitoria locale sia il bookmaker estero sono responsabili in solido per il pagamento del tributo. La Corte ha respinto le argomentazioni della società, che lamentava un trattamento discriminatorio, confermando che la legge fiscale italiana non viola i principi europei. L'imposta non è una sanzione, ma un tributo dovuto da chiunque operi nel mercato italiano del gioco. La decisione consolida un orientamento giuridico chiaro sull'imposta unica scommesse bookmaker estero.
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Solo PC per scommettere? È esercizio abusivo: condanna certa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per esercizio abusivo di scommesse a carico del titolare di un centro collegato a un bookmaker estero privo di licenza italiana. Secondo i giudici, allestire un locale con postazioni informatiche dedicate esclusivamente a raccogliere scommesse online per un operatore straniero non è una semplice fornitura di servizi, ma una vera e propria attività di intermediazione illecita. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rendendo la condanna definitiva e confermando l'impossibilità di concedere una seconda sospensione condizionale della pena a causa di un precedente penale per furto.
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Imposta Scommesse CTD: Ricevitoria Vince, Fisco Paga per il 2009
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sull'Imposta unica scommesse CTD per i periodi antecedenti al 2011. Un titolare di un Centro Trasmissione Dati, che operava per un bookmaker estero, si era visto recapitare un avviso di accertamento per l'imposta relativa al 2009. La Corte, richiamando una precedente sentenza della Corte Costituzionale, ha dato ragione al contribuente. Ha chiarito che, per gli anni d'imposta prima del 2011, il CTD non è il soggetto tenuto a pagare il tributo. Questo perché, con i contratti già in essere, non aveva la possibilità di trasferire il costo dell'imposta sul bookmaker, violando così il principio di capacità contributiva. Di conseguenza, l'unico responsabile del pagamento per quel periodo è il bookmaker stesso.
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Imposta unica scommesse senza concessione: Bookmaker estero perde
Una società di scommesse estera, operante in Italia tramite centri affiliati, ha impugnato gli avvisi di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse. Sosteneva che gli atti, non tradotti, fossero illegittimi e che il tributo violasse le norme europee. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: l'imposta unica scommesse senza concessione è sempre dovuta da chiunque raccolga gioco in Italia. La mancata traduzione dell'atto non lo invalida e, in assenza di contabilità attendibile, è legittimo il calcolo dell'imposta basato su dati medi provinciali. La società ha perso la causa e deve pagare quanto richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Bookmaker Estero Senza Concessione: Tasse Dovute lo Stesso
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta unica scommesse del bookmaker estero è sempre dovuta, anche se opera in Italia senza la concessione statale. Il caso riguardava un avviso di accertamento notificato a un bookmaker con sede a Malta e al titolare del suo centro scommesse italiano. Secondo i giudici, chiunque raccolga scommesse sul territorio italiano è soggetto passivo del tributo. La mancanza di concessione non costituisce un'esenzione fiscale. Inoltre, la Corte ha confermato la responsabilità solidale: sia il bookmaker estero sia il centro di trasmissione dati locale sono obbligati a pagare l'imposta per intero. La decisione sottolinea che l'attività, sebbene fiscalmente rilevante, non è discriminata rispetto agli operatori nazionali.
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