Imposta Unica Scommesse: Anche gli Operatori Esteri Senza Concessione Devono Pagare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di fiscalità del gioco: l’imposta unica scommesse è dovuta da chiunque raccolga giocate sul territorio italiano, anche se sprovvisto di una concessione statale. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per gli operatori del settore, in particolare quelli con sede all’estero che operano in Italia tramite Centri Trasmissione Dati (CTD).
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a una nota società di scommesse con sede a Malta. L’Agenzia contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, irrogando le relative sanzioni. La società operava in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati, raccogliendo scommesse per conto del bookmaker estero privo di concessione governativa.
La società ha impugnato l’atto impositivo, sostenendo di non essere soggetto passivo del tributo. Il suo principale argomento difensivo si basava sulla presunta discriminazione subita in passato, che le aveva impedito di ottenere una regolare concessione in Italia. Secondo la ricorrente, questa circostanza, riconosciuta dalla giurisprudenza europea e penale, avrebbe dovuto escluderla dall’ambito di applicazione della normativa fiscale nazionale.
Dopo un iter giudiziario che ha visto le commissioni tributarie di primo e secondo grado confermare sostanzialmente la pretesa fiscale (annullando solo le sanzioni in primo grado), la questione è approdata in Corte di Cassazione.
Imposta unica scommesse: la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato inammissibile quello incidentale presentato dall’Agenzia. La decisione conferma in modo netto che la società estera è tenuta al pagamento dell’imposta unica per le scommesse raccolte in Italia.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi approfondita della normativa nazionale e del diritto dell’Unione Europea, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali.
1. Universalità del Presupposto Impositivo: Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 3 del D.Lgs. 504/1998, come autenticamente interpretato dalla Legge di Stabilità 2011. La legge chiarisce che soggetto passivo dell’imposta è chiunque, anche in assenza di concessione, gestisca scommesse in Italia, per conto proprio o di terzi, anche se ubicati all’estero. Il presupposto del tributo è l’attività di gestione e raccolta di scommesse sul territorio dello Stato, a prescindere dalla liceità o meno di tale attività.
2. Assenza di Discriminazione Fiscale: La Corte ha smontato la tesi della discriminazione. Citando la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-788/18), ha affermato che la normativa italiana non viola i principi di non discriminazione o la libertà di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE). L’imposta si applica a tutti gli operatori, nazionali o esteri, che raccolgono gioco in Italia. Anzi, esentare dal pagamento l’operatore estero senza concessione creerebbe una discriminazione alla rovescia, favorendolo ingiustamente rispetto agli operatori nazionali concessionari che sono tenuti a versare il tributo.
3. Territorialità dell’Imposta: I giudici hanno chiarito che il fatto imponibile non è la conclusione del contratto di scommessa (che potrebbe avvenire telematicamente presso la sede estera del bookmaker), ma la prestazione di servizi che si concretizza nell’organizzazione e raccolta del gioco sul territorio italiano. Questa attività, svolta tramite i CTD, radica inequivocabilmente l’obbligazione tributaria in Italia.
4. Inammissibilità dei Motivi Procedurali: Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi di ricorso di natura procedurale (come l’omessa pronuncia su specifiche doglianze) per difetto del principio di autosufficienza. La società ricorrente non aveva riportato nel proprio atto i passaggi essenziali dei ricorsi precedenti, impedendo alla Corte di valutare la fondatezza delle censure senza dover esaminare l’intero fascicolo processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio di diritto di notevole importanza: l’obbligo di versare l’imposta unica sulle scommesse ha una portata generale e si applica a tutti i soggetti che, di fatto, esercitano l’attività di raccolta gioco in Italia. Il fatto di operare senza una concessione statale, anche a causa di passate discriminazioni nell’accesso al mercato, non costituisce una causa di esenzione fiscale.
Questa pronuncia rafforza la sovranità fiscale dello Stato nel tassare le attività economiche svolte entro i propri confini e garantisce parità di condizioni (la cosiddetta level playing field) tra gli operatori del settore, impedendo che l’assenza di un titolo concessorio si traduca in un indebito vantaggio competitivo di natura fiscale.
Un operatore di scommesse senza concessione statale italiana deve pagare l’imposta unica scommesse?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il presupposto per l’applicazione dell’imposta è lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dal possesso di una concessione.
La tassazione di un operatore estero, che in passato è stato escluso illegittimamente dalle gare per le concessioni, viola il diritto dell’Unione Europea?
No. Secondo la Corte, applicare l’imposta a tutti gli operatori che raccolgono gioco in Italia, senza distinzione tra nazionali ed esteri o tra concessionari e non, non costituisce una discriminazione. Al contrario, esentare l’operatore estero creerebbe una disparità di trattamento a danno degli operatori concessionari.
Ai fini dell’imposta unica, dove si considera avvenuta la raccolta delle scommesse se il bookmaker ha sede all’estero?
La raccolta si considera avvenuta in Italia, dove viene materialmente svolta l’attività di organizzazione del gioco e di ricezione delle puntate, ad esempio tramite i Centri Trasmissione Dati (CTD), anche se la sede legale del bookmaker è all’estero.