Il Tribunale di Milano si è pronunciato su un'istanza di sospensione provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo. Il Giudice ha chiarito che tale sospensione richiede la probabile fondatezza dell'opposizione. Nel caso in esame, le contestazioni relative a una presunta remissione del debito e a un accordo novativo sono state rigettate per mancanza di prove certe. Tuttavia, è stata accolta la sospensione parziale riguardante il calcolo degli interessi moratori, ritenendo fondata la contestazione sull'applicazione del tasso corretto.
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