Regolamento Dublino III: la differenza tra irreperibilità e fuga
Il sistema di asilo europeo si fonda sul Regolamento Dublino III, un meccanismo complesso volto a identificare lo Stato membro responsabile dell’esame di una domanda di protezione internazionale. Recentemente, il Tribunale di Milano ha affrontato un caso cruciale che chiarisce i confini tra la semplice difficoltà di reperire un richiedente e la sua volontà di sottrarsi al trasferimento, definita come fuga.
Il caso: il trasferimento verso la Germania
Un cittadino sudanese, dopo aver presentato domanda di protezione in Italia, era stato identificato come soggetto da trasferire in Germania in base ai criteri di competenza europea. Tuttavia, il termine ordinario di sei mesi per completare il trasferimento era scaduto. L’amministrazione italiana aveva deciso di estendere tale termine a diciotto mesi, sostenendo che il richiedente si fosse reso irreperibile, configurando così una fuga.
La prova principale addotta dall’autorità era un verbale di vane ricerche: la polizia aveva tentato di contattare l’interessato telefonicamente, trovando l’utenza spenta. Su questa base, l’Italia aveva notificato alla Germania la proroga del termine, mantenendo la competenza tedesca ed evitando che la pratica passasse in carico allo Stato italiano.
Regolamento Dublino III e nozione di fuga
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’articolo 29 del Regolamento Dublino III. La norma stabilisce che, se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la responsabilità dell’esame della domanda passa automaticamente allo Stato richiedente. Questo termine può essere esteso fino a un massimo di diciotto mesi solo se l’interessato è fuggito.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha ribadito che la fuga richiede un elemento intenzionale. Non è sufficiente una mera irreperibilità momentanea o tecnica; occorre che lo straniero si sia deliberatamente sottratto al raggio d’azione delle autorità per impedire l’esecuzione del trasferimento.
Nel caso specifico, la difesa ha dimostrato che il ricorrente non era affatto in fuga. Egli aveva continuato a presentarsi regolarmente presso la Questura per gli appuntamenti prefissati, aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno tramite i sistemi ufficiali e aveva mantenuto un indirizzo di residenza noto. Il fatto che il telefono fosse spento durante alcuni tentativi di chiamata non è stato considerato una prova valida di fuga.
Le motivazioni
Le motivazioni del Tribunale si basano sull’assenza di prove circa l’intenzionalità della condotta del ricorrente. Il giudice ha osservato che la collaborazione attiva del cittadino straniero con gli uffici della Questura smentisce categoricamente la volontà di rendersi invisibile. Inoltre, l’estensione del termine a diciotto mesi è stata ritenuta illegittima poiché mancava il presupposto fondamentale previsto dal Regolamento Dublino III. La mancata risposta a telefonate non può tradursi in una probatio diabolica a carico dello straniero, specialmente quando altri elementi fisici e documentali ne confermano la costante reperibilità sul territorio.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza dichiarano la cessazione della procedura di determinazione dello Stato responsabile a causa dello spirare del termine semestrale. Poiché il trasferimento non è avvenuto entro i sei mesi previsti e non è stata provata alcuna fuga, la responsabilità di esaminare la domanda di protezione internazionale è passata automaticamente in capo all’Italia. Questa decisione sottolinea l’importanza per le autorità di operare verifiche rigorose prima di estendere termini che incidono profondamente sui diritti fondamentali dei richiedenti asilo, impedendo prassi amministrative che trasformino ritardi organizzativi in colpe del migrante.
Quando la competenza per l’asilo passa automaticamente all’Italia?
La competenza passa all’Italia se il trasferimento verso un altro Stato UE non viene eseguito entro sei mesi dalla data di accettazione della richiesta o dalla decisione definitiva su un ricorso con effetto sospensivo.
La mancata risposta al cellulare permette di estendere il termine a 18 mesi?
No, il Tribunale ha chiarito che l’irreperibilità telefonica non equivale a fuga se il richiedente continua a collaborare con le autorità e a presentarsi agli appuntamenti ufficiali.
Cosa si intende per fuga secondo la Corte di Giustizia Europea?
La fuga consiste in una condotta intenzionale volta a sottrarsi deliberatamente alle autorità nazionali per impedire il trasferimento verso lo Stato membro competente.