Azione rappresentativa: inammissibilità per disomogeneità
L’azione rappresentativa rappresenta una delle frontiere più avanzate della tutela dei consumatori nel sistema giuridico italiano. Tuttavia, come dimostrato da una recente ordinanza del Tribunale di Milano, l’efficacia di questo strumento è subordinata a requisiti di ammissibilità molto rigorosi, primo fra tutti quello dell’omogeneità dei diritti tutelati.
I fatti: malfunzionamenti tecnici e supplementi tariffari
Il caso nasce dal ricorso di un’associazione nazionale di consumatori contro un noto vettore aereo internazionale. L’associazione lamentava una pratica commerciale scorretta: la compagnia avrebbe preteso il pagamento di un supplemento per il check-in effettuato in aeroporto anche nei casi in cui il passeggero non era riuscito a completare la procedura online per malfunzionamenti tecnici dei sistemi della società (sito web o app).
L’associazione ha chiesto inizialmente provvedimenti inibitori e risarcitori, basando la propria pretesa sulla violazione del Codice del Consumo e di diversi regolamenti europei in tema di trasparenza tariffaria e diritti dei passeggeri.
La questione della giurisdizione e della clausola estera
Un punto centrale della discussione ha riguardato la clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice irlandese, inserita nei contratti della compagnia. Il Tribunale, applicando i principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha dichiarato tale clausola vessatoria.
Infatti, obbligare un consumatore ad agire davanti a una corte estera per importi esigui rispetto ai costi legali costituisce una limitazione sproporzionata dei suoi diritti. Di conseguenza, è stata confermata la giurisdizione del giudice italiano per i voli con partenza o arrivo sul territorio nazionale.
Requisiti dell’azione rappresentativa e inammissibilità
Nonostante il superamento della barriera della giurisdizione, l’azione è naufragata sul fronte dell’ammissibilità. Secondo il Tribunale, l’azione rappresentativa richiede che i diritti azionati siano “standardizzati” o, quanto meno, basati su una dinamica causale identica per tutti i membri della classe.
Nel caso in esame, i presunti malfunzionamenti descritti dall’associazione (errori di connessione, sovraccarichi del server, perdita di informazioni) erano estremamente variegati. Inoltre, la condotta della compagnia post-disservizio (risposta ai reclami, rimborsi individuali) non seguiva un unico schema, rendendo impossibile un accertamento seriale delle responsabilità.
Le motivazioni
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla constatazione che la tutela richiesta presupponeva indagini istruttorie singole ed individuali. Per ogni passeggero, sarebbe stato necessario verificare il motivo specifico del mancato check-in, l’effettiva presenza di un bug del sistema in quel preciso momento e l’eventuale condotta negligente o diligente della compagnia nel gestire il singolo reclamo.
La presenza di numerosi elementi di fatto diversificati impedisce quindi di ravvisare quell’omogeneità necessaria per l’utilizzo dei rimedi collettivi, poiché i profili individuali risultano prevalenti su quelli comuni. Una tale frammentarietà dei fatti costitutivi nega in radice la standardizzazione richiesta per ritenere ammissibile l’azione.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che l’azione rappresentativa non può trasformarsi in un contenitore generico per pretese che, pur riguardando lo stesso fornitore e lo stesso tipo di servizio, dipendono da circostanze fattuali uniche per ogni interessato. Il rigetto dell’ammissibilità sottolinea che lo strumento collettivo è riservato a violazioni massive e uniformi, lasciando alla tutela ordinaria individuale i casi caratterizzati da una forte specificità degli eventi dannosi.
Quando un’azione rappresentativa è considerata inammissibile?
L’azione è inammissibile se i diritti dei consumatori non sono omogenei, ovvero se la loro tutela richiede accertamenti istruttori troppo specifici e diversi per ogni singolo componente della classe.
È valida la clausola che impone al passeggero di fare causa all’estero?
No, tali clausole sono generalmente ritenute vessatorie e nulle poiché limitano eccessivamente l’esercizio dei diritti del consumatore, costringendolo a sostenere costi sproporzionati rispetto al danno subito.
Si può agire collettivamente per un malfunzionamento del sito di una compagnia aerea?
È possibile solo se si dimostra che il disservizio è stato uniforme e ha colpito tutti i passeggeri nello stesso modo, senza richiedere una verifica individuale delle ragioni tecniche del fallimento per ogni singolo caso.