Un contribuente ha contestato un debito per multe stradali tramite l'impugnazione estratto di ruolo, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento e che il credito fosse prescritto. Il giudice d'appello ha ammesso il ricorso per la mancata prova della notifica, ma ha poi ignorato questa questione, decidendo solo sulla prescrizione e respingendo la domanda. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice, una volta ammessa l'azione per difetto di notifica, aveva l'obbligo di pronunciarsi prima sulla nullità della cartella. Non facendolo, ha commesso un errore procedurale. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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