Malattia professionale amianto: la tutela dei marittimi
Il riconoscimento della malattia professionale amianto rappresenta una delle sfide legali più complesse nell’ambito del diritto del lavoro, specialmente quando l’esposizione avviene in contesti geografici o normativi differenti. Il caso in esame riguarda un marittimo che, nel corso di decenni di attività, è stato esposto a polveri di asbesto operando sia su navi battenti bandiera italiana sia su navi straniere.
I fatti di causa e il giudizio di primo grado
Il lavoratore, colpito da mesotelioma epiteliale pleurico, aveva richiesto la costituzione della rendita professionale. Dopo il suo decesso, gli eredi hanno proseguito la causa. Inizialmente, il tribunale aveva rigettato la domanda, sostenendo l’impossibilità di stabilire con certezza se l’esposizione decisiva fosse avvenuta sulle navi italiane (coperte dall’assicurazione nazionale) o su quelle straniere (non coperte). Il giudice di prime cure aveva ritenuto non dimostrato il nesso causale, ipotizzando che la lunga latenza della malattia potesse ricondurre l’origine del tumore ai periodi di imbarco all’estero.
La presunzione legale nella malattia professionale amianto
La Corte d’Appello ha ribaltato tale decisione, ponendo l’accento sulla natura della patologia. Il mesotelioma pleurico è infatti una patologia inclusa nelle tabelle ministeriali. Questo significa che, una volta provata l’esposizione lavorativa al rischio (l’amianto), scatta una presunzione legale sull’origine professionale della malattia. In tale scenario, l’onere della prova si inverte: non spetta al lavoratore dimostrare il nesso causale certo, ma all’istituto assicuratore provare che la patologia sia stata causata esclusivamente da fattori estranei al lavoro protetto.
Il principio della concausalità
Un elemento cardine della sentenza è l’applicazione dell’articolo 41 del codice penale, valido anche in ambito civile. Secondo questo principio, ogni antecedente che abbia contribuito anche solo in modo indiretto o remoto alla produzione dell’evento è considerato causa. Pertanto, se il lavoratore è stato esposto all’amianto sia su navi straniere che su navi italiane, ed entrambe le esposizioni hanno contribuito all’insorgenza o all’aggravamento della malattia, l’ente assicuratore è tenuto a intervenire.
le motivazioni
La decisione si fonda sul fatto che l’esposizione su navi italiane è stata accertata e non contestata. Poiché la consulenza tecnica d’ufficio ha confermato che il lavoratore era imbarcato su navi nazionali durante il periodo di possibile induzione della malattia, la presunzione legale opera pienamente. L’istituto non ha fornito alcuna prova che l’esposizione sulle navi straniere sia stata l’unica e sola causa del mesotelioma, limitandosi a ipotesi non supportate da certezza scientifica. Di conseguenza, l’incertezza sulla ripartizione della colpa tra diversi datori di lavoro non può ricadere sul lavoratore o sui suoi eredi.
le conclusioni
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso, dichiarando l’origine professionale della patologia. L’istituto è stato condannato a corrispondere agli eredi i ratei della rendita maturati dal de cuius, calcolati su un grado di inabilità permanente del 60% dall’esordio della malattia e del 90% dalla fase di recidiva fino al decesso. La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale che tutela il lavoratore esposto a rischi tabellati, garantendo una protezione sociale effettiva anche in casi di esposizioni multiple e complesse.
Cosa succede se l’esposizione all’amianto è avvenuta sia in Italia che all’estero?
Se viene provata l’esposizione su navi italiane e la malattia è tabellata, scatta la presunzione legale di origine professionale che obbliga l’istituto a pagare la rendita.
Chi deve dimostrare l’origine della malattia professionale amianto?
Per le malattie tabellate come il mesotelioma, il lavoratore deve solo provare l’esposizione; spetta all’istituto assicuratore dimostrare che la causa sia esclusivamente esterna.
La rendita per malattia professionale spetta anche agli eredi?
Sì, gli eredi hanno diritto a percepire i ratei della rendita maturati dal lavoratore tra il momento della domanda amministrativa e il decesso.