Malattia professionale asbesto: la vittoria in appello del lavoratore
Ottenere il riconoscimento di una malattia professionale asbesto rappresenta spesso una sfida complessa, specialmente quando concorrono altri fattori di rischio personali. Una recente sentenza della Corte d’Appello ha però gettato nuova luce sulla tutela dei lavoratori dei cantieri navali, riaffermando principi fondamentali in materia di nesso causale e protezione della salute.
Il nesso nella malattia professionale asbesto
Il caso riguarda un lavoratore che per oltre trent’anni ha operato come sabbiatore e verniciatore in ambito portuale. L’esposizione prolungata a polveri di silice, solventi e fibre di amianto ha portato all’insorgenza di un grave carcinoma polmonare. In primo grado, la richiesta di rendita era stata rigettata poiché il perito aveva attribuito la patologia esclusivamente al tabagismo del ricorrente.
Tuttavia, i giudici d’appello hanno ribaltato questa decisione. Attraverso una nuova consulenza tecnica d’ufficio, è emerso che l’esposizione ambientale nei cantieri navali ha giocato un ruolo sinergico e determinante. La scienza medica conferma infatti che l’azione dell’asbesto e del fumo di sigaretta non si escludono a vicenda, ma si potenziano drasticamente, rendendo l’attività lavorativa una concausa necessaria dell’evento.
Malattia professionale asbesto: esposizione e rischi
La decisione sottolinea come, per le patologie incluse nelle tabelle ministeriali, operi una presunzione legale di origine professionale. Una volta provata l’esposizione al rischio e l’esistenza della malattia, spetta all’ente assicuratore dimostrare l’esclusiva responsabilità di fattori extra-lavorativi. Nel settore navale, la presenza di amianto e polveri sottili è stata per decenni una costante, rendendo l’inalazione di queste sostanze un rischio concreto e documentato.
L’analisi ha evidenziato che anche in assenza di misurazioni quantitative storiche, la storia lavorativa e le testimonianze dei colleghi sono sufficienti a fondare il giudizio di probabilità qualificata necessario per la condanna.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione dell’articolo 41 del codice penale, valido anche in ambito civile, riguardante il concorso di cause. I giudici hanno chiarito che un fattore esterno come il fumo può escludere la responsabilità lavorativa solo se è stato da solo sufficiente a determinare la malattia, escludendo ogni altra influenza. Poiché nel caso dei cantieri navali l’esposizione all’amianto è un fattore cancerogeno certo e sinergico, il nesso causale deve essere riconosciuto.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza sanciscono il diritto del lavoratore a percepire una rendita basata su un’invalidità complessiva del 36%. Questo risultato non solo garantisce il giusto sostegno economico al danneggiato, ma conferma un orientamento giurisprudenziale che tutela il lavoratore anche di fronte a quadri clinici multifattoriali. La sentenza impone inoltre il pagamento degli arretrati e degli interessi, ponendo definitivamente a carico dell’ente i costi della perizia tecnica.
Il fumo di sigaretta impedisce il riconoscimento della malattia professionale?
No, se l’esposizione lavorativa è stata una concausa determinante nella comparsa del tumore, il principio di equivalenza causale garantisce comunque il diritto alla rendita.
Come si prova l’esposizione all’amianto nei cantieri navali senza dati tecnici?
È possibile utilizzare la storia lavorativa del dipendente, le testimonianze di colleghi e datori di lavoro, oltre alle nozioni di esperienza sulle condizioni ambientali dei cantieri navali.
Cosa accade se il tumore polmonare rientra nelle malattie tabellate?
In questo caso opera una presunzione di origine professionale, rendendo più semplice per il lavoratore ottenere l’indennizzo poiché non deve fornire prove eccessivamente gravose del nesso causale.