Una lavoratrice, trasferita dall'ente stradale nazionale ai ruoli di un'amministrazione pubblica, ha richiesto la conservazione di alcune indennità (produzione, funzione e rischio) all'interno del proprio assegno personale. L'amministrazione si è opposta, ritenendo tali voci variabili e non tutelate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, confermando il diritto della dipendente. I giudici hanno stabilito che, in base al principio di irriducibilità della retribuzione, le indennità corrisposte in modo fisso e continuativo non possono essere eliminate, anche se formalmente classificate come accessorie o variabili dal contratto collettivo. Di conseguenza, la lavoratrice conserva il diritto a mantenere il proprio livello retributivo complessivo.
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