Una società consortile ha impugnato il diniego di rimborso IRPEG relativo all'anno 1998, attivando la procedura di reclamo-mediazione. L'Agenzia delle Entrate e i giudici di merito hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il **silenzio-rifiuto** si fosse perfezionato prima dell'aprile 2012, data di entrata in vigore della normativa sulla mediazione. Di conseguenza, il contribuente avrebbe dovuto seguire i termini del ricorso ordinario. La Corte di Cassazione, riscontrando l'assenza di precedenti specifici sulla questione della successione delle leggi nel tempo in materia di mediazione tributaria per i rimborsi, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza.
Continua »