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Legge 98/2011 — Anno 2023

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147 provvedimenti

Altri anni per Legge 98/2011

Assegno ad personam: quando i premi diventano fissi
Una lavoratrice, trasferita da un'azienda pubblica a un Ministero, ha chiesto che nel calcolo del suo assegno ad personam fossero inseriti il premio di produzione, l'indennità di rischio e il valore dell'assicurazione sanitaria integrativa. Il Ministero si è opposto, ritenendo tali voci variabili. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che il premio di produzione e l'indennità di rischio, essendo pagati in modo fisso e continuativo, vanno inclusi nel calcolo dell'assegno ad personam. Al contrario, il valore dell'assicurazione sanitaria va escluso, poiché il trasferimento ha interrotto la polizza originaria e la lavoratrice beneficia già della copertura previdenziale del Ministero. Di conseguenza, la lavoratrice mantiene i premi e le indennità, ma perde la quota dell'assicurazione sanitaria.
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Assegno ad personam: i dipendenti pubblici battono il Ministero
Alcuni dipendenti di una società stradale pubblica sono stati trasferiti per legge presso un Ministero. Per evitare perdite economiche, la legge garantisce loro un assegno ad personam che copra la differenza retributiva, calcolato sulle voci di stipendio fisse e continuative. I lavoratori hanno chiesto di includere nel calcolo alcune indennità e il premio di produzione. Il Ministero si è opposto, ritenendo tali voci variabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che la natura fissa e continuativa delle indennità va valutata in base al contratto collettivo di provenienza. Poiché tali somme venivano pagate regolarmente senza legami con la produttività, esse devono essere inserite nel calcolo dell'assegno ad personam per preservare il livello retributivo originario dei dipendenti.
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Assegno ad personam: stipendio salvo ma senza vecchia polizza
Un dipendente pubblico, trasferito per legge da una società partecipata a un Ministero, ha richiesto il ricalcolo del proprio trattamento economico. Il lavoratore pretendeva che nel calcolo dell'assegno ad personam venissero incluse alcune voci accessorie (premi di produzione, indennità e valore della polizza sanitaria) godute in precedenza. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero. I giudici hanno confermato l'inclusione delle indennità e del premio di produzione, in quanto corrisposti in modo fisso e continuativo. Al contrario, hanno escluso il valore della polizza sanitaria integrativa, poiché il trasferimento ha comportato la cessazione della vecchia assicurazione, sostituita dalle tutele previdenziali ministeriali. Di conseguenza, l'assegno ad personam deve essere rideterminato escludendo solo la quota della polizza sanitaria.
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Assegno ad personam: la Cassazione batte il Ministero
Una lavoratrice, trasferita d'ufficio da una società pubblica a un Ministero, ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento economico. Il Ministero aveva escluso alcune voci retributive dal calcolo dell'assegno ad personam, destinato a evitare perdite economiche. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità di rischio e il premio di produzione, erogati in modo fisso e continuativo nel precedente rapporto, devono essere inclusi nel calcolo dell'assegno ad personam. Al contrario, ha escluso il valore della polizza sanitaria integrativa, poiché la lavoratrice beneficia già di una copertura simile presso il Ministero. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso della lavoratrice, condannando il Ministero al ricalcolo e al pagamento delle spese.
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Assegno ad personam: sì alle indennità, no alla polizza
Una lavoratrice, trasferita per legge da una società pubblica a un Ministero, ha chiesto che nel calcolo del suo assegno ad personam venissero incluse alcune indennità (premio di produzione, indennità di rischio e di funzione) e il valore della polizza sanitaria precedentemente goduti. Il Ministero si opponeva, ritenendo tali voci variabili. La Corte di Cassazione ha stabilito che le indennità di rischio, funzione e il premio di produzione, essendo stati pagati in modo fisso e continuativo, devono essere inclusi nell'assegno ad personam per evitare un peggioramento dello stipendio. Al contrario, il valore della polizza sanitaria va escluso, poiché la lavoratrice beneficia già della copertura previdenziale del Ministero. Il ricorso del Ministero è stato quindi accolto solo parzialmente.
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Irriducibilità della retribuzione: stipendio salvo nel trasferimento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Pubblica contro un dipendente pubblico transitato nei suoi ruoli da un ente stradale. Il lavoratore chiedeva il mantenimento di alcune indennità (produzione, funzione, rischio e zona) nel proprio assegno personale riassorbibile. La Suprema Corte ha confermato che tali voci, sebbene classificate come variabili dal contratto collettivo, venivano pagate in modo fisso e continuativo. Di conseguenza, in base al principio di irriducibilità della retribuzione, esse devono essere conservate per evitare un ingiusto peggioramento economico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Conciliazione fiscale e contributi INPS: debito non cancellato
Un commerciante ha impugnato una cartella esattoriale per contributi previdenziali pretesi dall'INPS, sostenendo che l'accordo transattivo raggiunto con il fisco (conciliazione fiscale) avesse azzerato o ridotto la pretesa dell'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la conciliazione fiscale e contributi INPS non viaggiano sullo stesso binario in modo automatico. La definizione agevolata della lite tributaria non cancella il valore presuntivo dell'accertamento fiscale originario ai fini del calcolo dei contributi previdenziali. Pertanto, in assenza di prove contrarie fornite dal contribuente, l'INPS ha diritto a riscuotere le somme dovute, sebbene ridotte in percentuale speculare a quanto concordato con l'amministrazione finanziaria. Il commerciante perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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Imposta unica sulle scommesse: calcolo induttivo senza sanatoria
Un gestore di un centro scommesse non collegato al totalizzatore nazionale ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane calcolava l'imposta unica sulle scommesse in modo induttivo, applicando il triplo della media provinciale. Il contribuente sosteneva di non aver potuto aderire alla sanatoria fiscale per cause di forza maggiore e chiedeva il calcolo sulle giocate effettive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del calcolo induttivo. I giudici hanno chiarito che, in assenza di adesione alla regolarizzazione e di una contabilità sistematica, si applica la determinazione forfettaria basata sul triplo della media provinciale. Inoltre, la Corte ha escluso l'esimente dell'incertezza normativa, poiché la legge del 2010 ha chiarito definitivamente l'obbligo fiscale per i centri scommesse senza concessione.
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Massimale pensionabile: l’Inps vince sul ricalcolo della pensione
L'Ente Previdenziale ha impugnato la sentenza che riconosceva a un lavoratore dello spettacolo il diritto al ricalcolo della pensione senza l'applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera sulla quota B. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che il massimale pensionabile previsto dalla legge speciale del 1971 rimane pienamente operativo anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1996, non essendo stato abrogato dalle riforme successive. Rigettato invece il ricorso del pensionato sulla decadenza dei ratei ultra-triennali.
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Gestione Separata INPS: no sanzioni da evasione per gli avvocati
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010 alla Gestione Separata INPS, pretendendo l'applicazione delle pesanti sanzioni previste per l'evasione contributiva. La Corte d'Appello ha invece applicato le sanzioni più lievi dell'omissione, escludendo l'intento fraudolento del professionista che aveva comunque versato il contributo integrativo alla propria cassa professionale in un clima di forte incertezza giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno confermato che l'assenza di dolo esclude l'evasione e che la valutazione dei fatti compiuta nei gradi precedenti non può essere riesaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e non può applicare le sanzioni più gravose.
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Iscrizione Gestione Separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato si è opposto alla richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2009 tramite l'iscrizione d'ufficio alla Iscrizione Gestione Separata. Il professionista sosteneva di non dover versare nulla in quanto iscritto retroattivamente alla propria cassa professionale e che, comunque, la richiesta fosse prescritta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo contributivo sussiste sull'intero reddito poiché il solo versamento del contributo integrativo alla cassa forense non esclude la tutela previdenziale pubblica. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno annullato le sanzioni civili originariamente applicate per l'anno 2009, in linea con una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il professionista deve quindi pagare i contributi base ma evita le sanzioni.
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Gestione separata INPS: iscrizione legittima ma dolo escluso
Un avvocato si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS operata dall'istituto per l'anno 2011, contestando l'obbligo contributivo e eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva le ragioni dell'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, ha accolto il ricorso dell'avvocato sul tema della prescrizione. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatico occultamento doloso, richiedendo invece una specifica prova del dolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata: obbligo d’iscrizione ma scatta la prescrizione
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per omessi contributi del 2011, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata d'ufficio. Il professionista non era iscritto alla Cassa forense poiché sotto la soglia di reddito obbligatoria, avendo versato solo il contributo integrativo. La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi non versa il contributo soggettivo alla cassa di categoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso del professionista sulla prescrizione: il termine di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo utile a sospendere la prescrizione. La causa torna in Appello.
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Iscrizione alla Gestione Separata: stop alle presunzioni INPS
Un avvocato ha impugnato l'iscrizione d'ufficio operata dall'INPS alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Nel 2009 il reddito era inferiore a 5.000 euro, mentre nel 2010 superava tale soglia. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di categoria. Tuttavia, se il reddito è inferiore a 5.000 euro, l'INPS non può presumere l'abitualità dell'attività solo dall'iscrizione all'albo o dalla partita IVA, ma deve provarla. Per il 2010 l'iscrizione è confermata, ma sono annullate le sanzioni civili in base alla giurisprudenza costituzionale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del 2009.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un'avvocatessa ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2006, sostenendo di non esservi tenuta in quanto iscritta all'albo professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione e il pagamento dei contributi sull'intero reddito professionale, poiché la professionista non era iscritta alla Cassa Forense ma versava solo un contributo integrativo. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno stabilito che, in base a una pronuncia della Corte Costituzionale, non sono dovute le sanzioni civili per il periodo anteriore al 2011. La prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal termine di pagamento differito dai decreti ministeriali.
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Ricalcolo della pensione: salvi i diritti ma persi gli arretrati
Un pensionato ha chiesto all'ente previdenziale il ricalcolo della pensione per includere voci retributive precedentemente escluse. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, escludendo la decadenza. L'ente previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che il termine di decadenza di tre anni si applica anche alle richieste di ricalcolo della pensione già in godimento. Tuttavia, tale decadenza non cancella l'intero diritto alla riliquidazione, ma colpisce solo le differenze sui singoli ratei maturati prima del triennio precedente alla causa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione separata: redditi minimi contro pretese INPS
Un professionista ha impugnato le richieste di pagamento dell'ente previdenziale relative ai contributi per gli anni dal 2009 al 2011. Il lavoratore sosteneva che il versamento del contributo integrativo alla propria cassa professionale escludesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e contestava il requisito dell'abitualità dell'attività, avendo percepito redditi molto bassi. La Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile la contestazione sull'abitualità perché tardiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che contestare l'abitualità costituisce una mera difesa e non una domanda nuova. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame. La decisione conferma che l'Iscrizione Gestione separata richiede l'effettiva abitualità del lavoro autonomo, la cui prova spetta all'ente previdenziale.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione dei contributi e sostenendo che la soglia di 5.000 euro operasse come franchigia. La Cassazione ha respinto queste tesi, confermando che la prescrizione decorre dal termine di pagamento differito e che i contributi si pagano sull'intero reddito se si supera la soglia. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo basato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Corte ha stabilito che l'avvocato non deve pagare le sanzioni civili. Questo perché, prima della legge interpretativa del 2011, vi era un legittimo affidamento sulla non iscrivibilità. L'avvocato vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni.
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Iscrizione alla Gestione Separata: l’obbligo oltre i 5000 euro
Un avvocato riceveva dall'INPS un avviso di addebito per contributi non versati nel duemilaenove. I giudici di merito annullavano l'atto, ritenendo l'attività occasionale per via del reddito ridotto. L'INPS ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i liberi professionisti non iscritti alla cassa di categoria se l'attività è abituale o se il reddito supera i cinquemila euro. Nel caso specifico, il professionista aveva superato tale soglia, rendendo irrilevante ogni discussione sull'occasionalità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010, sostenendo di non dover versare contributi previdenziali poiché già iscritto all'albo e protetto dalla propria cassa professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla cassa di categoria, calcolando l'importo sull'intero reddito e non solo sulla quota eccedente i 5.000 euro. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso del professionista alla luce di una pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici hanno stabilito che per gli anni precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili per l'omessa iscrizione. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni, pur dovendo pagare i contributi base.
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