Un dipendente pubblico, transitato da un ente stradale a un Ministero, ha chiesto di mantenere alcune indennità (produzione, funzione e rischio) all'interno del proprio assegno personale riassorbibile. Il Ministero si è opposto, sostenendo che tali voci facessero parte della retribuzione variabile e non di quella fissa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che il principio di irriducibilità della retribuzione protegge tutti gli emolumenti che, pur non facendo parte del trattamento fondamentale, vengono pagati in modo fisso, certo e continuativo. Di conseguenza, il lavoratore ha pienamente diritto a conservare queste somme per evitare un ingiusto peggioramento dello stipendio.
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