L'Agenzia delle Entrate contesta a un'azienda l'omessa dichiarazione di ricavi per oltre 1,7 milioni di euro, a causa di operazioni di transfer pricing con una consociata francese ritenute non conformi al valore di mercato. L'azienda si oppone e vince nei primi due gradi di giudizio. L'Agenzia ricorre in Cassazione, sostenendo l'errata applicazione delle norme sul transfer pricing e sull'onere della prova. Tuttavia, la Corte di Cassazione non decide nel merito della questione. Accoglie invece la richiesta dell'azienda di sospendere il processo, in applicazione di una nuova legge che consentiva di definire le liti pendenti. La disputa fiscale resta quindi, per il momento, congelata.
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