Un Contribuente riceve diversi avvisi di accertamento per redditi esteri e decide di accedere alla definizione agevolata liti pendenti prevista dalla legge. L'Agenzia delle Entrate rigetta la richiesta per alcune annualità, sostenendo che la causa in Cassazione non fosse pendente entro la scadenza legale, poiché il proprio ricorso incidentale era stato notificato successivamente. Il Contribuente impugna il diniego. La Corte di Cassazione accoglie le ragioni del Contribuente e stabilisce un principio fondamentale: per la definizione agevolata liti pendenti rileva unicamente la data di notifica del ricorso principale. Avendo il Contribuente notificato il ricorso un giorno prima dell'entrata in vigore della legge, la lite deve considerarsi pendente a tutti gli effetti. Di conseguenza, la Cassazione annulla i dinieghi del Fisco, dichiara l'estinzione del giudizio e convalida la chiusura agevolata della vertenza fiscale.
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