Una società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per imposte non pagate relative ad alcuni fabbricati. Durante il giudizio di legittimità, la società presentava istanza di adesione alla rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali e, contestualmente, depositava formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, pur rilevando la mancanza di prove sul collegamento diretto tra la rottamazione e gli accertamenti in oggetto, ha preso atto della volontà della ricorrente. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, accogliendo la formale rinuncia al ricorso formulata dal difensore. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato né vi è stata condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
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