Un contribuente ha contestato una cartella di pagamento per un credito IVA non riconosciuto, derivante da una dichiarazione omessa nell'anno precedente. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella, ritenendo insufficiente la sua motivazione. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, la motivazione della cartella di pagamento è sufficiente se si limita a richiamare la dichiarazione stessa, specialmente quando il contribuente è già a conoscenza dei presupposti della pretesa fiscale, come nel caso di omessa dichiarazione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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