La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di accertamenti bancari su società a ristretta base partecipativa, i movimenti sui conti correnti dei soci si presumono riferibili alla società stessa. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi basandosi su conti intestati ai soci-amministratori. La CTR aveva erroneamente annullato l'atto ritenendo sufficiente la prova formale dell'intestazione dei conti a terzi. La Suprema Corte ha cassato la decisione, ribadendo che spetta al contribuente fornire una prova analitica e specifica per superare la presunzione legale di evasione, non essendo sufficienti giustificazioni generiche.
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