La Corte di Cassazione nega la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti a una società di carburanti. L'azienda aveva acquistato carburante da una società 'cartiera', interposta fittiziamente tra essa e il fornitore reale, a un prezzo anomalo e inferiore al mercato. Secondo la Corte, l'Agenzia delle Entrate deve provare, anche tramite indizi (come il prezzo vantaggioso), che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Una volta fornita questa prova, spetta all'acquirente dimostrare di aver agito con la massima diligenza e in buona fede, prova che in questo caso non è stata raggiunta. La convenienza economica non giustifica la partecipazione, anche inconsapevole, a una frode fiscale.
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