La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito che il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, previsto dall'art. 25 del DPR 602/73, non si applica alle imposte indirette come quella di registro, ipotecaria e catastale. Una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, la riscossione del credito è soggetta al più lungo termine di prescrizione decennale. Questa distinzione si fonda sulla diversa natura del procedimento: per le imposte dirette e l'IVA, la cartella può essere il primo atto di liquidazione, mentre per l'imposta di registro esiste già un autonomo avviso di liquidazione, soggetto a specifici termini di decadenza.
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