Una società di trasporti ha impugnato nel 2007 un avviso di accertamento. Dopo alterne vicende processuali e l'integrazione del contraddittorio con gli eredi dei soci, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. L'Ufficio finanziario ha proposto appello, ma i giudici di secondo grado lo hanno dichiarato tardivo, ritenendo applicabile il termine di sei mesi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ufficio, chiarendo che per i giudizi iniziati prima della riforma del 2009 si applica il vecchio termine lungo di impugnazione di un anno. Inoltre, la Corte ha riaffermato il principio della scissione degli effetti della notifica: per la tempestività dell'appello rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale da parte del mittente, e non quella di ricezione da parte del destinatario. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
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