L'Agenzia delle Entrate contestava a una società e a due contribuenti privati una maggiore imposta di registro sul trasferimento di un terreno, rettificandone il valore. I contribuenti impugnavano l'atto: il giudice di primo grado annullava la pretesa fiscale per difetto di motivazione, mentre la corte regionale d'appello accoglieva le ragioni del Fisco. La vertenza approdava infine in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, i contribuenti presentavano domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie e pagavano l'importo ridotto previsto dalla legge, senza ricevere alcun diniego dall'amministrazione finanziaria. Accertata la corretta esecuzione dei versamenti e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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