Una contribuente italiana, amministratrice di una società nel Principato di Monaco, ha utilizzato lo Scudo fiscale per rimpatriare crediti esteri maturati per compensi professionali. L'Amministrazione Finanziaria ha tuttavia emesso avvisi di accertamento, disconoscendo l'efficacia del rimpatrio per mancanza di prove sulla reale detenzione delle somme all'estero prima del termine di legge. La Corte di Cassazione ha confermato che l'onere della prova spetta interamente al contribuente, il quale deve dimostrare con documenti a data certa la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso della contribuente limitatamente alla carenza di motivazione sulle sanzioni e sul calcolo degli interessi, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria del Veneto per un nuovo esame su questi specifici punti.
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