La Corte di Cassazione ha confermato la revoca delle agevolazioni prima casa a un contribuente che aveva acquistato un nuovo immobile nel 2019. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato il beneficio poiché l'acquirente possedeva già, dal 2005, una quota dell'1% della nuda proprietà di un altro appartamento, acquistato anch'esso usufruendo dei medesimi sconti fiscali. Il contribuente sosteneva che tale precedente acquisto fosse una donazione indiretta dei genitori e che la quota fosse troppo esigua per bloccare le nuove agevolazioni prima casa. I giudici hanno invece stabilito che, per la legge tributaria, anche il possesso di una quota minima (pari all'1%) di nuda proprietà, se acquistata in passato con i benefici fiscali, impedisce tassativamente di usufruire nuovamente dell'aliquota agevolata per un successivo acquisto, a meno che il vecchio immobile non venga venduto entro i termini di legge.
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