Un'Azienda ha ricevuto da un Comune prima un avviso bonario per la TARI e, successivamente, un avviso di accertamento formale per la stessa annualità. L'Azienda ha sostenuto che si trattasse di una illegittima duplicazione avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo un principio fondamentale: l'avviso di accertamento formale non duplica, ma sostituisce integralmente il precedente avviso bonario. Quest'ultimo, essendo un atto facoltativo, perde ogni rilevanza una volta emesso l'atto definitivo. Di conseguenza, non vi è alcuna duplicazione e la pretesa del Comune, contenuta nell'atto formale, è legittima.
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