Il Contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo sulla propria auto, emesso per il mancato pagamento di un'imposta di registro. Nel corso del giudizio di Cassazione, la cartella di pagamento originaria, su cui si fondava il fermo, è stata definitivamente annullata con un'altra sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, il Contribuente ha dichiarato di non avere più alcun interesse a proseguire la causa. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse, compensando le spese di giudizio ed escludendo il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa di inammissibilità è emersa solo successivamente all'avvio del ricorso.
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