L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un atto impositivo a un Contribuente, attribuendogli redditi di capitale non dichiarati. Il Contribuente ha contestato l'atto sostenendo la mancanza di una valida firma, poiché la sottoscrizione apparteneva a un funzionario privo di qualifica dirigenziale e senza l'indicazione espressa del nominativo nella delega. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'Amministrazione Finanziaria, definendo la disciplina sulla delega di firma avviso di accertamento. I giudici hanno chiarito che il delegato non deve per forza essere un dirigente, essendo sufficiente l'appartenenza alla carriera direttiva o all'area dei funzionari. Inoltre, per la validità della delega di firma non serve indicare il nome del dipendente o la durata, bastando l'individuazione della qualifica professionale negli ordini di servizio interni. La causa torna quindi al giudice di merito per un nuovo esame.
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