Una dipendente pubblica, prossima alla pensione, partecipava a una selezione per una progressione di carriera, ottenendo una posizione utile in graduatoria. A causa di ritardi dell'amministrazione nei controlli, veniva esclusa dalla promozione perché andata in pensione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per risarcimento danni, non perché il ritardo fosse legittimo, ma per un vizio processuale: il ricorso non contestava una delle ragioni autonome e sufficienti della decisione d'appello, ovvero che il brevissimo tempo tra la scadenza dei controlli e la pensione non avrebbe comunque consentito di finalizzare la promozione.
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