La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità di terapia intensiva non spetta all'autista di ambulanza, anche se svolge compiti di supporto al personale medico. Con l'ordinanza n. 9781/2024, la Suprema Corte ha chiarito che tale emolumento è strettamente legato all'assegnazione stabile e formale a specifiche unità operative (come rianimazione o terapie intensive), come previsto dalla contrattazione collettiva. Viene così ribaltata la decisione dei giudici di merito, che avevano riconosciuto il diritto del lavoratore basandosi sulle mansioni di fatto svolte e sul principio di equa retribuzione. La Corte ha invece affermato il primato della fonte contrattuale collettiva nella determinazione dei trattamenti economici nel pubblico impiego, escludendo estensioni analogiche per mansioni non esplicitamente contemplate.
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