Un'imprenditrice è stata condannata dal Tribunale al pagamento di un'ammenda per il reato di emissioni atmosferiche non autorizzate derivanti dall'attività del proprio stabilimento industriale. La difesa ha inizialmente proposto appello chiedendo l'esclusione della responsabilità o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, poiché la condanna riguardava la sola pena dell'ammenda, la legge prevede che la sentenza sia inappellabile, determinando la conversione automatica dell'atto in ricorso per Cassazione. Successivamente, l'imputata e il suo difensore, munito di procura speciale, hanno depositato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della parte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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