Un imprenditore agricolo ha subito un sequestro preventivo del suo furgone, contenente imballaggi in legno, perché accusato di trasporto illecito di rifiuti senza autorizzazione. L'imprenditore ha contestato il sequestro, sostenendo che le cassette erano riutilizzabili e non rifiuti, e che le sue dichiarazioni spontanee non erano state verbalizzate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il ricorso contro un sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione. Inoltre, le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili se rese liberamente, anche se non verbalizzate, se riportate nella notizia di reato. L'imprenditore è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione.
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