L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di gestione rifiuti le deduzioni per il cuneo fiscale IRAP per l'anno 2010. Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'impresa operava in regime di concessione con remunerazione a tariffa, circostanza che esclude per legge i benefici fiscali sul costo del lavoro. La società ha invece dimostrato di aver svolto il servizio mediante contratto di appalto pubblico aggiudicato tramite gara con corrispettivo a carico del Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che l'appalto di servizi con remunerazione pubblica dà pieno diritto allo sgravio fiscale, non configurandosi alcuna concessione traslativa o gestione a tariffa diretta.
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