Un consorzio di imprese, gestore del servizio di igiene urbana, ha richiesto all'Autorità pubblica la revisione della tariffa a causa di maggiori costi imprevisti per lo smaltimento dei rifiuti organici. L'Autorità ha respinto la richiesta e le imprese hanno fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha stabilito che la controversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario e non a quello amministrativo. Infatti, poiché il contratto di servizio regolava già in modo dettagliato e automatico i presupposti per la revisione della tariffa, l'amministrazione non disponeva di alcun potere discrezionale o autoritativo, ma doveva solo verificare l'adempimento delle condizioni contrattuali. Di conseguenza, la pretesa del gestore ha natura puramente patrimoniale e contrattuale, configurandosi come un diritto soggettivo da far valere davanti al tribunale ordinario.
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