Una società impugna la propria dichiarazione di fallimento lamentando una nullità processuale per violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, chiarendo che i vizi procedurali devono essere eccepiti nel primo grado di appello utile, altrimenti si considerano sanati. Inoltre, il diniego di un rinvio d'udienza non costituisce, di per sé, una lesione del contraddittorio, specialmente se la parte non dimostra il concreto pregiudizio subito.
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