L'Ente Previdenziale ha presentato ricorso contro la decisione che escludeva l'obbligo di versamento alla Gestione Separata per una professionista per una specifica annualità. Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, la cancelleria ha trasmesso gli atti processuali e l'avviso di udienza alla casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Generale dello Stato anziché all'Avvocatura interna dell'Ente. La Suprema Corte ha rilevato l'errore materiale di recapito telematico. Tale vizio ha determinato la nullità della notifica PEC e la conseguente invalidità delle comunicazioni indirizzate all'ente ricorrente. I giudici hanno ordinato la rettifica dei dati nel registro informatico, la rinnovazione degli atti nulli e la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria competente.
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