L'Agenzia delle Entrate ha effettuato un **accertamento sintetico redditometro** nei confronti di un Contribuente per gli anni 2007 e 2008, basandosi sull'acquisto di un'auto e altre spese. La questione principale riguardava l'interpretazione dell'Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, in particolare se l'Ufficio potesse considerare anche le spese sostenute negli anni successivi a quelli oggetto di accertamento per stimare il reddito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che per gli accertamenti relativi agli anni 2007-2008 si applica la versione della norma che permetteva di "spalmare" le spese su un periodo più ampio, includendo anche quelle successive, a ritroso fino ai quattro anni precedenti. Ha quindi cassato la sentenza precedente e rinviato la causa.
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