Una società agricola ha impugnato una cartella esattoriale per contributi previdenziali omessi. Ne è nato un conflitto tra il Tribunale del Lavoro, che declinava la propria giurisdizione, e la Corte di Giustizia Tributaria, che la rivendicava. La Corte di Cassazione, risolvendo il conflitto, ha stabilito che la giurisdizione sui contributi previdenziali spetta sempre al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, indipendentemente dal fatto che la riscossione avvenga tramite strumenti tipici del diritto tributario. La natura previdenziale del credito è l'elemento decisivo per individuare il giudice competente.
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