La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11873/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di rimborso per doppia imposizione. Un contribuente, pensionato e fiscalmente residente in Bangladesh, aveva richiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta in Italia sulla sua pensione, in applicazione della Convenzione Italia-Bangladesh. L'Agenzia delle Entrate si opponeva, sostenendo che il contribuente non aveva provato di aver effettivamente pagato le imposte in Bangladesh. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, affermando che ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, è sufficiente dimostrare la residenza fiscale e l'assoggettamento potenziale al sistema fiscale dello Stato estero, a prescindere dall'effettivo versamento di imposte in quel Paese. La finalità delle convenzioni è infatti quella di ripartire la potestà impositiva tra gli Stati, non di garantire un prelievo effettivo in entrambi.
Continua »