Un lavoratore, licenziato per giustificato motivo oggettivo, ha impugnato il licenziamento. La Corte di Cassazione aveva confermato la validità del recesso, ritenendo rispettato l'obbligo di repêchage. Il lavoratore ha quindi proposto un ricorso per errore revocatorio, sostenendo che la precedente sentenza avesse valutato erroneamente le prove relative alla disponibilità di posti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'errore revocatorio riguarda solo errori di percezione dei fatti, non errori di giudizio o di valutazione delle prove. La sentenza precedente si basava su un'ampia analisi probatoria, rendendo l'impugnazione un tentativo di riesame del merito, non consentito.
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