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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Rideterminazione della pena: il limite invalicabile del giudicato
Il Condannato, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, ha richiesto la rideterminazione della pena sostenendo l'applicazione di norme penali più favorevoli vigenti prima della riforma del 2005. La Corte d'Appello, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta poiché la condotta criminosa si è protratta fino al 2006. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la continuazione del reato nel 2006 esclude i benefici della legge precedente e che la sentenza è ormai coperta da giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: negata per vizio di mente e tempo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per i fatti giudicati in quattro diverse sentenze di condanna. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, escludendo un disegno criminoso unitario a causa dell'ampio intervallo temporale tra i reati e della presenza di un vizio parziale di mente del soggetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati non può essere applicata automaticamente a condotte distanti nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: nessun cumulo per spaccio dopo anni
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per quattro sentenze di condanna relative a fatti di spaccio di stupefacenti commessi a distanza di molti anni (1998, 2002, 2010). Il Giudice ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che, per applicare la continuazione dei reati, non bastano indizi generici come lo stesso territorio o le stesse modalità d'azione. È invece necessaria la prova che il soggetto avesse programmato preventivamente, nelle linee essenziali, i singoli episodi delittuosi fin dal momento della costituzione dell'associazione criminale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: il no della Cassazione al cumulo di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione dei reati per quattro diverse sentenze di condanna. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa della diversità dei mezzi usati, della distanza temporale tra i fatti e di un periodo di detenzione intermedio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i reati erano autonomi ed estemporanei, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Vincolo della continuazione: no allo sconto per reati diversi
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di due diverse sentenze di condanna per reati associativi. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, evidenziando che i sodalizi criminosi erano diversi per partecipanti e scopi, escludendo un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché volto a ottenere una inammissibile rivalutazione del merito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se passano anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra un episodio di spaccio di stupefacenti del 2005 e la partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico nata nel 2009. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa della notevole distanza temporale di quattro anni tra i fatti e della diversa composizione dei complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che non e possibile ravvisare un unico disegno criminoso originario. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva: no allo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi a distanza di un anno e mezzo per estemporanee necessità economiche, escludendo un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del giudice di merito era congruamente motivata e non sindacabile. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto per reati troppo distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per unificare le pene di diverse sentenze di condanna definitive. La Corte d'appello ha respinto la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi a distanza di sei anni, anche all'estero, qualificandoli come impulsi occasionali privi di una programmazione unitaria iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso originario. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in fase esecutiva: no a sconti per scuse banali
Il Ricorrente, sottoposto a una misura di prevenzione, ha violato ripetutamente le prescrizioni non facendosi trovare in casa durante i controlli di polizia. Ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per unificare le condanne e ridurre la pena complessiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo le violazioni frutto di impulsi estemporanei e non di un unico disegno criminoso preventivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla programmazione dei reati spetta al giudice di merito e, se logicamente motivata, non e modificabile. Il Ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato negato: niente sconti per reati distanti nel tempo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di diverse sentenze di condanna. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati frutto di spinte estemporanee e non di un unico disegno criminoso, data la distanza temporale (tra il 2007 e il 2011) e il possesso di numerosi titoli bancari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del giudice di merito era logicamente motivata e non sindacabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: la Cassazione nega lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per due reati commessi nel maggio 2008 (calunnia e falso in titolo di credito). Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno criminoso unitario preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno confermato che, per ottenere la continuazione dei reati dopo la condanna definitiva, non basta la vicinanza temporale tra i fatti, ma occorre dimostrare che il secondo reato fosse già programmato al momento della commissione del primo. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso ed è obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in fase esecutiva: negato lo sconto per truffe
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in fase esecutiva per unificare le pene di diverse condanne per truffa subite tra il 2013 e il 2016. Il Tribunale di Ravenna ha respinto la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una scarsa valutazione del collegamento tra i fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza temporale di tre anni e le diverse modalità con cui sono state compiute le truffe escludono una programmazione iniziale unica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i fatti sono distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione dei reati in sede esecutiva per unificare le pene di diverse condanne irrevocabili subite tra il 2000 e il 2011. Il Tribunale di Verona ha respinto la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un unico disegno criminoso iniziale, data l'ampia distanza temporale. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la decisione del giudice di merito era logica e coerente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i delitti sono distanti anni
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne definitive relative a reati commessi nel 2011, 2016 e 2018. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e non di un unico disegno criminoso originario, data l'ampia distanza temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la valutazione del giudice di merito è logica e insindacabile se ben motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione in sede esecutiva: no al ricorso ripetitivo
Il Tribunale di Verona, operando come giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da un condannato per ottenere la continuazione in sede esecutiva dei reati ascritti. Il Tribunale ha rilevato che una identica istanza era già stata respinta in precedenza dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione del beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché generico e privo di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di due condanne distinte: una per associazione mafiosa (2009-2010) e una per minacce condominiali (2012). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati privi di un unico disegno criminoso e frutto di spinte delittuose occasionali e disomogenee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione del giudice di merito non è sindacabile se logicamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per lo spaccio successivo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati tra una condanna per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, attiva fino a marzo 2016, e due successive condanne per singoli episodi di spaccio avvenuti a luglio e settembre 2016. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo i reati successivi frutto di nuove e autonome decisioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede una pianificazione preventiva e unitaria. Non è possibile ritenere pianificati, al momento della nascita dell'associazione, singoli spacci compiuti mesi dopo la sua dissoluzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nei reati associativi: no allo sconto senza prove
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro il diniego del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati di scopo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la continuazione nei reati associativi richiede la prova rigorosa che i singoli reati satellite fossero già stati programmati, almeno nelle linee essenziali, nel momento esatto in cui il soggetto ha deciso di fare ingresso nel sodalizio criminoso. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a dimostrazione di questa deliberazione unitaria originaria, risultando peraltro che prima di una certa data egli fosse soltanto un soggetto gravitante all'esterno dell'associazione. Il ricorrente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: lo stile di vita criminale non da sconti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne per furto e violazione della sorveglianza speciale, sostenendo che facessero parte di un unico progetto di vita criminale. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un preciso disegno criminoso unitario programmato in anticipo, e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Inoltre, spetta al condannato l'onere di allegare prove concrete di questa programmazione unitaria, non bastando la semplice vicinanza temporale o l'identita dei reati commessi.
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Reato continuato: la vicinanza nel tempo non evita la condanna
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per i reati di ricettazione e rapina. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la diversità dei reati e dei tempi di esecuzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per ottenere il reato continuato in fase di esecuzione, il condannato deve dimostrare l'esistenza di un unico progetto criminoso iniziale. Non basta fare riferimento alla vicinanza temporale dei fatti o alla tipologia di reati, poiché questi elementi possono indicare una semplice abitudine a delinquere e non una pianificazione unitaria. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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