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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: associazione mafiosa non garantisce lo sconto
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato tra una condanna per associazione mafiosa ed estorsione e una successiva condanna per porto d'armi e violenza privata. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, escludendo un unico disegno criminoso. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i reati minori servissero a proteggere un incontro mafioso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adesione a un'associazione mafiosa non comporta automaticamente il reato continuato con i singoli delitti commessi successivamente. È necessario dimostrare che questi ultimi fossero già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio. Nel caso specifico, l'aggressione a un bracciante è risultata del tutto occasionale. Il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: la distanza di tempo nega lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per violazioni della legge sugli stupefacenti commesse nel 2014 e nel 2016. La Corte di Appello ha respinto l'istanza, ritenendo che il lungo intervallo temporale escludesse un unico disegno criminoso. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'omogeneità delle condotte dimostrasse l'unitarietà del piano. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto volto a ottenere una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: perché la somiglianza delle truffe non basta
Il Ricorrente ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare diverse condanne per truffa. Il Tribunale ha respinto la richiesta evidenziando l'assenza di un unico disegno criminoso: le truffe differivano per modalità, tempi e luoghi. Alcuni fatti riguardavano la vendita fittizia di telefoni e offerte di lavoro nel 2014-2015, mentre altri riguardavano auto e immobili nel 2009-2010. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la semplice somiglianza dei reati non basta a dimostrare il reato continuato. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i reati durano 14 anni
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare sei diverse condanne penali, sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso. Le condanne riguardavano violazioni della sorveglianza speciale, reati di falso e in materia di stupefacenti. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta. I giudici hanno evidenziato che i reati sono stati commessi in un arco temporale di ben quattordici anni, dal 1995 al 2009, e presentano natura del tutto eterogenea. La ripetizione delle condotte delittuose non dimostra un piano unitario prefissato, bensì una spiccata abitualità nel delitto e una professionalità criminale del soggetto. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto se i reati sono distanti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministratrice di fatto che chiedeva il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne di bancarotta fraudolenta e truffa. I giudici hanno confermato la decisione del Tribunale, escludendo l'esistenza di un unico disegno criminoso. Questa esclusione deriva dall'ampio divario temporale tra i fatti (dal 2004 al 2010), dalle diverse località in cui sono stati commessi i reati e dal coinvolgimento di complici differenti. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende, non potendo unificare le pene per reati privi di una programmazione unitaria iniziale.
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Reato continuato ed evasioni distanti: no allo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase di esecuzione per diverse condanne per evasione. Le prime violazioni erano avvenute a Palermo nel febbraio 2014, mentre l'ultima a Torino nell'agosto 2015. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo temporale di un anno e mezzo e della distanza geografica tra i fatti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che spetta al condannato dimostrare con elementi concreti l'esistenza di un unico disegno criminoso iniziale. Non basta la semplice somiglianza dei reati o la vicinanza temporale per ottenere lo sconto di pena previsto dal reato continuato. Il ricorrente e stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in sede esecutiva: niente sconti senza prove
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva tra precedenti condanne per spaccio di stupefacenti risalenti al 2010 e una successiva condanna per associazione mafiosa risalente al 2014. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa del significativo distacco temporale tra i fatti e della mancanza di prove su un unico disegno criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che spetta a chi lo richiede l'onere di allegare elementi specifici e concreti per dimostrare la programmazione unitaria dei reati. Il Condannato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: no al recupero tardivo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione la concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio non riconosciuto nella sentenza definitiva di condanna emessa dal Tribunale di Trieste. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena solo in caso di unificazione di più condanne per reati in continuazione o concorso formale. Se la richiesta riguarda una sola sentenza di condanna, l'eventuale mancata concessione del beneficio da parte del giudice della cognizione può essere contestata esclusivamente attraverso l'impugnazione della sentenza stessa, e non nella fase esecutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: spacciare ai domiciliari esclude lo sconto
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per due condanne definitive legate allo spaccio di stupefacenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo di tempo tra i fatti e della diversità delle sostanze. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il secondo reato, commesso mentre era agli arresti domiciliari per il primo, dimostrasse l'unicità del disegno criminoso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che commettere un reato durante una misura cautelare non prova un progetto unitario, ma evidenzia una spiccata propensione a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai-da-te costa caro
Il Condannato ha presentato personalmente un ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto la sua richiesta di unificazione delle pene per continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a partire dal 3 agosto 2017, il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dalla legge. L'atto deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato cassazionista, ossia iscritto nell'albo speciale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto la richiesta senza entrare nel merito della vicenda e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se manca il piano unico
Il Ricorrente ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra una truffa commessa nel 2009 e successivi reati associativi commessi a distanza di due anni. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta per mancanza di un unico disegno criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il lungo intervallo temporale, le diverse modalità esecutive e l'inserimento in un'associazione a delinquere dimostrano decisioni criminose autonome e non un piano preordinato fin dal principio. Di conseguenza, il Ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Medesimo disegno criminoso: stile di vita o piano reale?
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto della Corte d'appello di riconoscere la continuazione tra diversi reati commessi. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, rilevando che i reati erano eterogenei e privi di una programmazione unitaria iniziale. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice propensione a delinquere o il generico bisogno di denaro non bastano a dimostrare un medesimo disegno criminoso, il quale richiede invece una pianificazione preventiva delle linee essenziali dei singoli reati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Medesimo disegno criminoso: stile di vita nega lo sconto di pena
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il diniego del Giudice dell esecuzione di riconoscere la continuazione tra diverse condanne per detenzione di stupefacenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ripetizione di reati simili non dimostra automaticamente un medesimo disegno criminoso, ma puo indicare una semplice scelta di vita incline al crimine. Per ottenere lo sconto di pena della continuazione, il condannato deve dimostrare che tutti i reati erano stati programmati preventivamente nelle loro linee essenziali. Poiche le condotte erano distanti nel tempo, nello spazio e riguardavano droghe diverse, la Cassazione ha confermato il rigetto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Medesimo disegno criminoso: no allo sconto per chi vive di reati
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicare la continuazione per una serie di reati contro il patrimonio commessi tra il 2008 e il 2012. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che per ottenere lo sconto di pena non basta dimostrare una generica propensione a delinquere o il bisogno economico. È invece necessario dimostrare il medesimo disegno criminoso, ossia una programmazione iniziale e unitaria dei singoli reati, pianificati almeno nelle loro linee essenziali prima della commissione del primo illecito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena dopo anni dal delitto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra una condanna per associazione mafiosa, commessa dal 1997 al 2010, e una successiva violazione delle misure di prevenzione avvenuta a distanza di anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno evidenziato che la notevole distanza temporale e la diversa natura dei reati escludono l'esistenza di un unico disegno criminoso originario. Le violazioni successive rappresentano invece autonome scelte criminose, frutto di una persistente volontà delinquenziale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato negato se manca il disegno criminoso unico
Il Condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Cremona che negava l'applicazione della disciplina del reato continuato per pi%f9 reati commessi a distanza di circa un anno, in luoghi diversi e con differenti modalit%e0 e complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la mancanza di una programmazione unitaria iniziale impedisce il riconoscimento del reato continuato. I giudici hanno evidenziato come la distanza temporale e le diverse modalit%e0 esecutive dimostrino autonome scelte criminose e non un unico disegno criminoso. Di conseguenza, il ricorrente %e8 stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nel reato: no allo sconto se il traffico è organizzato
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che, come giudice dell'esecuzione, ha applicato la continuazione nel reato per due condanne. Il Ricorrente contestava l'aumento di pena di tre anni di reclusione e novemila euro di multa per un reato di traffico di cocaina importata dall'estero. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione logica e corretta, fondata sulla gravità della condotta criminosa e su un'organizzazione strutturata di mezzi, persone e luoghi di custodia. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato satellite e continuazione: salta il minimo della pena
Il caso nasce dal ricorso di un condannato che pretendeva il mantenimento del minimo edittale originario per un reato minore, dopo che questo era stato riconosciuto in continuazione con un reato più grave. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si applica la disciplina del reato satellite e continuazione, la cornice edittale del reato minore cambia inevitabilmente. Di conseguenza, non esiste alcun fondamento legale per pretendere che venga conservato il trattamento sanzionatorio minimo stabilito nel precedente giudizio di cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: la richiesta di sconti di pena finisce in multa
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale, contestando il mancato riconoscimento del reato continuato tra diverse sentenze di condanna. Il ricorrente sosteneva l'esistenza di una contraddizione logica nella decisione del giudice dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le precedenti sentenze avevano riconosciuto solo una continuazione interna (all'interno dei singoli giudizi) e non una continuazione esterna (tra i diversi processi). Di conseguenza, la richiesta di estendere il beneficio ad altre condanne è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: il carcere spezza il disegno criminoso
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento della continuazione dei reati tra i delitti commessi prima del suo arresto nel 2005 e quelli compiuti dopo la sua scarcerazione nel 2015. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che un lungo periodo di detenzione interrompe il medesimo disegno criminoso, escludendo una volizione unitaria tra le condotte passate e quelle successive alla liberazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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