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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: no allo sconto di pena dopo 7 anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per reati commessi a distanza di sette anni l'uno dall'altro. La Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ritenendo insussistente un unico disegno criminoso a causa dell'ampio divario temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la distanza di sette anni impedisce di ritenere che il secondo reato fosse già programmato al momento della commissione del primo. Non rileva la permanenza degli effetti del primo reato, ma conta solo la preordinazione iniziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i crimini sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva tra spaccio di stupefacenti, omicidio volontario e associazione a delinquere. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa dell'ampio distacco temporale tra i diversi reati commessi. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza criticare la struttura logica della motivazione del giudice di merito. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: tre mesi di distanza escludono lo sconto di pena
Il Ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione del giudice dell'esecuzione che ha negato il riconoscimento del reato continuato tra due illeciti commessi a distanza di tre mesi l'uno dall'altro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza temporale di tre mesi esclude la presenza di un disegno criminoso unitario programmato fin dall'inizio. Il reato continuato richiede infatti che il soggetto pianifichi i diversi reati nei loro tratti essenziali prima di compiere il primo. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no al ricalcolo se si contesta il merito
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'Esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne definitive. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la ridotta distanza temporale tra i fatti non dimostrasse un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione e una mancata valutazione globale dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione, richiedendo una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: sei mesi di distanza cancellano lo sconto
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale che escludeva il reato continuato per alcuni illeciti commessi a distanza di sei mesi l'uno dall'altro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione. La Suprema Corte ha chiarito che il tempo trascorso tra i reati è un fattore decisivo: un intervallo di sei mesi impedisce di ritenere che il secondo reato fosse già programmato al momento del primo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato ed evasioni distanti: negato lo sconto di pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva il riconoscimento del reato continuato per due episodi di evasione avvenuti a distanza di quattordici mesi l'uno dall'altro. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso il vincolo della continuazione a causa dell'ampio intervallo temporale e della natura estemporanea del reato di evasione. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, evidenziando che la distanza di oltre un anno rende illogico ipotizzare una programmazione unitaria iniziale dei due reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione fra reati: no della Cassazione al ricorso generico
Il Condannato ha richiesto al Tribunale il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una carenza di motivazione sulla vicinanza temporale dei reati e sulla loro omogeneità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella motivazione, superando i limiti del giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena dopo cinque anni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato che chiedeva il riconoscimento del reato continuato per due reati commessi a distanza di cinque anni e in regioni diverse, precisamente in Liguria e in Puglia. Il Giudice dell'esecuzione aveva già respinto la richiesta per mancanza di un disegno criminoso unitario. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, evidenziando che il notevole lasso temporale e la distanza geografica escludono una pianificazione iniziale unica. Inoltre, la detenzione subita nel frattempo avrebbe dovuto fungere da deterrente psicologico contro la commissione di nuovi illeciti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato e agguati di clan: no allo sconto di pena
Il Ricorrente ha impugnato la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento del reato continuato per diversi delitti commessi nell'ambito di scontri tra fazioni criminali. Il Ricorrente sosteneva che i reati fossero uniti da un unico disegno criminoso, volto a eliminare il gruppo rivale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice somiglianza delle modalità esecutive, tipica degli agguati di criminalità organizzata, non basta a dimostrare una programmazione unitaria iniziale. Inoltre, la Cassazione non può rivalutare le prove o le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per la lite sull’accendino
Il Ricorrente ha chiesto al Giudice dell'Esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare diverse condanne penali. Il tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati, commessi in tempi e luoghi differenti, e con modalità del tutto disomogenee. In particolare, un reato di lesioni personali era scaturito dall'occasionale rifiuto di un accendino, elemento incompatibile con una programmazione unitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, confermando che la mancanza di un disegno criminoso comune impedisce l'unificazione delle pene. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione nel reato: no allo sconto tra droga e omicidio
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione nel reato in fase esecutiva tra due condanne definitive: una per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e l'altra per omicidio. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un medesimo disegno criminoso, in quanto l'omicidio era scaturito da motivi contingenti e non programmati originariamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che i motivi di impugnazione si limitavano a contestare valutazioni di fatto già logicamente affrontate nei precedenti gradi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: negato il cumulo tra rapina e latitanza
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per una serie di illeciti commessi tra il 2012 e il 2018, tra cui il furto di un documento, una rapina e l'uso di un documento falso durante la latitanza. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa dell'ampio divario temporale e dell'assenza di prove di una pianificazione unitaria originaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso preventivo e non una mera strumentalita successiva dei reati. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Medesimo disegno criminoso: no alla continuazione dopo 12 anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra due condanne. La prima riguardava la partecipazione a un'associazione a delinquere nei primi anni Novanta, mentre la seconda riguardava l'importazione di cocaina avvenuta dodici anni dopo con complici diversi. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, escludendo il medesimo disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza temporale di dodici anni e la diversità dei soggetti coinvolti escludono una pianificazione unitaria originaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena per i reati associativi
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per cinque diverse condanne relative a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sostenendo che rientrassero nel programma di un'associazione mafiosa. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa della distanza temporale e spaziale dei reati, alcuni dei quali commessi prima dell'ingresso nel sodalizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che per applicare il reato continuato in un contesto associativo occorre dimostrare che i singoli reati fossero già stati deliberati, almeno a grandi linee, al momento dell'adesione al gruppo criminale. Il ricorrente perde la causa e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro.
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Reato continuato negato: la Cassazione punisce il ricorso
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva respinto la sua richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato per diverse condanne definitive. Il Tribunale aveva escluso il medesimo disegno criminoso, ritenendo insufficiente la sola vicinanza temporale dei fatti a fronte della loro eterogeneità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorrente ha richiesto una inammissibile rivalutazione dei fatti, preclusa in Cassazione, confermando che il giudice dell'esecuzione ha motivato correttamente l'assenza di una comune ideazione criminosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena senza un piano unico
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare diverse condanne definitive. Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta per mancanza di prove su un unico progetto criminoso preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, attività vietata in sede di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il rigetto e ha condannato l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena senza disegno unitario
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase di esecuzione per unificare le pene derivanti da diverse sentenze definitive. Il Tribunale di Pesaro ha respinto la richiesta, rilevando che i reati offendevano beni giuridici differenti e mancavano di un disegno criminoso comune. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il ricorrente richiedeva una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena per reati diversi
Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta del Condannato di applicare la disciplina del reato continuato a diverse sentenze penali definitive. Il tribunale ha accertato che i reati commessi erano del tutto eterogenei e privi di un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché volto a ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Condannato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se manca il disegno comune
Il Condannato ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte d'Appello che rifiutava il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne definitive. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che stabilire l'esistenza di un medesimo disegno criminoso spetta al giudice di merito. La Cassazione non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la logicità della motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato negato: la Cassazione fissa i limiti del ricorso
Il Ricorrente ha richiesto al Giudice dell'Esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per unire diverse condanne definitive. Il tribunale ha respinto l'istanza non riscontrando un unico disegno criminoso originario tra le condotte. Il Ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando violazioni di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il ricorrente pretendeva una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha condannato il Ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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