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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: no allo sconto di pena se manca il piano unico
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per unificare diverse condanne, a partire da un primo illecito legato agli stupefacenti commesso nel 2013. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, evidenziando la notevole distanza temporale tra i fatti e l'assenza di un disegno criminoso unico originario, dato che l'ingresso nel sodalizio criminale era avvenuto solo successivamente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, senza la prova di una pianificazione preventiva complessiva al momento del primo reato, i successivi illeciti vanno considerati come autonome scelte criminose e non come un unico reato continuato. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: la distanza di un anno spezza il piano unico
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del reato continuato per due episodi di ricettazione commessi a distanza di un anno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale di un anno tra i reati esclude l'esistenza di un unico disegno criminoso originario, configurando invece un programma delinquenziale generico e indeterminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione: negato lo sconto ai killer del clan
Il Ricorrente, condannato per associazione mafiosa e diversi omicidi, ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per ottenere uno sconto di pena. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, rilevando che gli omicidi, commessi a distanza di anni, erano frutto di decisioni estemporanee e non programmati fin dall'inizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reati fine richiede una pianificazione specifica e unitaria fin dal momento dell'ingresso nel clan. La semplice utilità dei delitti per l'associazione non basta a dimostrare un unico disegno criminoso originario.
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Continuazione dei reati: perché il tempo cancella lo sconto
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati per due condanne distinte, relative alla spedizione di un'arma e di sostanze stupefacenti tramite lo stesso corriere. Il Tribunale ha respinto la richiesta evidenziando la diversità dei reati e un intervallo temporale superiore a due anni. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che la continuazione dei reati richiede una programmazione iniziale unitaria. La distanza di oltre due anni fa presumere l'assenza di un unico disegno criminoso originario, escludendo così lo sconto di pena. Il Condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Giudice dell’esecuzione: udienza fissata ma ricorso inammissibile
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di due diverse sentenze di condanna. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta durante l'udienza camerale. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inammissibilità potesse essere dichiarata solo prima dell'udienza con decreto motivato e non successivamente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il Giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento, anche all'esito dell'udienza già fissata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i furti sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti contro il patrimonio commessi a distanza di tempo. Il Tribunale di Cuneo, in veste di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una distanza temporale di ben cinque anni tra i fatti e la diversità del modus operandi escludono l'esistenza di un unico disegno criminoso iniziale. Per applicare il reato continuato non basta che i reati siano della stessa categoria, ma serve un programma specifico concepito prima del primo reato. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: il tempo cancella lo sconto di pena
Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di un cittadino volta a ottenere il riconoscimento della continuazione dei reati tra due condanne per spaccio di sostanze stupefacenti commessi a distanza di cinque anni l'uno dall'altro. Di conseguenza, il giudice ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione dell'omogeneità delle condotte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la continuazione dei reati richiede un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. La distanza temporale di cinque anni dimostra invece una semplice abitualità a delinquere e non un piano unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se c’è solo abitudine
Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di applicare la continuazione dei reati formulata da una condannata per due diverse sentenze irrevocabili legate allo spaccio di stupefacenti. La ricorrente sosteneva che i fatti, commessi a distanza di anni (nel 2009 e nel 2013), rientrassero in un unico programma delinquenziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso concepito fin dal principio. La semplice ripetizione nel tempo di condotte illecite simili, caratterizzate da modalità e sostanze diverse, dimostra un'abitualità a delinquere e non una pianificazione unitaria preventiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Droga e reati distanti: esclusa l’unicità di disegno criminoso
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro il rifiuto di riconoscere la continuazione tra diversi reati di droga. La difesa sosteneva la sussistenza dell'unicità di disegno criminoso per via della vicinanza geografica e temporale delle condotte. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale di due anni, la diversità dei complici e i differenti contesti criminali escludono un disegno unitario preventivo. La semplice somiglianza dei reati non basta a dimostrare una programmazione originaria, configurando invece una scelta di vita delinquenziale generica. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato o vizio di abitudine: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per due condanne irrevocabili legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, rilevando la mancanza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale di oltre due anni tra i fatti, le diverse modalità operative e i contesti differenti dimostrano una semplice abitualità a delinquere e non un reato continuato pianificato fin dal principio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: perché l’arresto cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diversi reati contro il patrimonio commessi in tempi e luoghi vicini. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, evidenziando la diversità del modus operandi e l'interruzione del programma criminoso dovuta all'applicazione di una misura cautelare tra i vari illeciti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la vicinanza temporale e spaziale non basta a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, specialmente se intervengono arresti o misure cautelari che spezzano inevitabilmente la pianificazione originaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: furti ripetuti ma niente sconto di pena
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Condannato di applicare la disciplina del reato continuato a tre diverse sentenze per furto aggravato. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i reati presentassero la stessa qualificazione giuridica e modalità simili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato continuato non basta la somiglianza dei reati, ma serve un unico disegno criminoso concepito prima del primo furto. Nel caso specifico, le diverse modalità operative e la partecipazione di complici sempre differenti dimostrano che si è trattato di decisioni occasionali, prese di volta in volta. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: perché la propensione a delinquere non basta
Il Tribunale di Verona, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato per diversi episodi di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta commessi da un soggetto nell'arco di tre anni. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'omogeneità dei reati e la vicinanza temporale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato continuato non basta la generica propensione a delinquere o il comune fine di lucro. È invece necessaria la prova di un unico disegno criminoso, ideato fin dal primo reato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto di pena se passano anni
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati tra una condanna per ricettazione del 2010 e successive condanne per ricettazione e riciclaggio del 2013. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa della notevole distanza temporale (tre anni) e della mancanza di prove circa un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova che tutti gli illeciti fossero programmati fin dall'inizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena senza disegno unitario
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione della Corte di Appello, che ha respinto la richiesta di applicazione del reato continuato in fase esecutiva. Il richiedente sosteneva che due diverse condanne per spaccio di stupefacenti, commesse a distanza di un anno, dovessero essere unificate sotto un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'identità del titolo di reato non basta a dimostrare il reato continuato. È necessaria la prova di una programmazione unitaria iniziale, esclusa in questo caso a causa della distanza temporale e delle diverse modalità operative dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati negata se manca il piano unitario
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati per cinque sentenze di condanna relative a furto, danneggiamento ed evasione. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta evidenziando la mancanza di un unico disegno criminoso, data la diversità dei reati e dei contesti temporali. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la continuazione dei reati richiede una preventiva e specifica programmazione delle condotte criminose. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto di pena per chi delinque per abitudine
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne per truffa, ricettazione e false dichiarazioni sul gratuito patrocinio. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che i reati non derivavano da un unico progetto iniziale, bensì da una spiccata abitualità a delinquere. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Condannato. La Suprema Corte ha ribadito che la continuazione dei reati richiede la prova di un disegno criminoso unitario programmato fin dal primo reato, elemento assente in questo caso caratterizzato da reati commessi in tempi e luoghi diversi. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto se i fatti sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra una condanna per ricettazione del 2016 e una per furto aggravato del 2019. Il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'istanza per mancanza di un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'omogeneità dei reati e l'irrilevanza della distanza temporale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un programma unitario concepito fin dal primo reato. Nel caso specifico, la distanza di tre anni tra i fatti e la circostanza che il secondo reato sia avvenuto dopo il processo per il primo escludono qualsiasi legame progettuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato e clan: l’affiliazione non sconta la pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato che chiedeva il riconoscimento del reato continuato per delitti commessi nell'interesse di un'associazione malavitosa. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso. La Suprema Corte ha chiarito che l'affiliazione a un'organizzazione criminale e il compimento di reati a suo favore non bastano a dimostrare la continuazione. È invece necessario provare che i singoli reati fossero stati programmati preventivamente, nei loro tratti essenziali, fin dal momento dell'adesione al sodalizio o prima del primo reato. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Disegno criminoso: il giudicato blocca lo sconto di pena
Il Condannato ha presentato ricorso per chiedere il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso per alcuni reati commessi. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo la questione già coperta da un precedente giudicato esecutivo preclusivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudicato esecutivo non può essere superato o influenzato dalle vicende processuali che riguardano un altro concorrente negli stessi reati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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